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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5904/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 53 L. 689/1981) avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva applicata con il patteggiamento; la difesa riteneva che le sanzioni sostitutive fossero idonee a garantire la funzione rieducativa nonostante la natura dei reati (truffa e sostituzione di persona) e la personalità del ricorrente

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la richiesta di sostituzione della pena non fosse parte dell'accordo per l'applicazione della pena né condizione del patteggiamento, pertanto il Tribunale poteva applicare la pena concordata e, motivatamente, escludere la sostituzione della pena detentiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su proposta delle parti (patteggiamento). La Corte ha interpretato che, se la richiesta di sostituzione della pena non rientra nell'accordo tra parti né è condizione del patteggiamento, il giudice può comunque applicare la pena concordata e non è vincolato a rigettare l'accordo per il solo mancato accoglimento della richiesta autonoma della difesa

  • art. 53 L. 689/1981

    Norma sulle sanzioni amministrative o sostitutive (nel contesto invocata per la sostituzione della pena). La Corte ha ritenuto che l'applicabilità di sanzioni sostitutive va valutata dal giudice secondo i presupposti di legge e che il semplice ausilio della difesa non impone l'obbligo di sostituire la pena derivante dall'accordo

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte l'ha applicato per irrogare l'importo di euro 3.000 valutando profili di colpa nel ricorso

Massime di principio

  • Quando si patteggia (art. 444 c.p.p.), le condizioni e le richieste che non sono inserite nell'accordo tra le parti non vincolano il giudice: il rifiuto di una richiesta autonoma della difesa (es. sostituzione della pena) non determina automaticamente l'annullamento dell'accordo
  • La sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative è una valutazione discrezionale del giudice che deve motivare la scelta in base ai presupposti di legge, alla natura del reato e alla personalità del condannato
  • Censure generiche sulla motivazione della decisione sono insufficienti in sede di ricorso e possono portare all'inammissibilità; il ricorso deve indicare vizi specifici e rilevanti
  • L'impugnazione inammissibile o carente può comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso (art. 616 c.p.p.)
  • È utile, nelle richieste di sostituzione della pena contestuali al patteggiamento, farle esplicite e inserire tali condizioni nell'accordo tra le parti se si vuole condizionare l'applicazione della pena all'accoglimento della sostituzione

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