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Ordinanza

Ordinanza n. 3471/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar di Roma, Sezione I ter, del 5 maggio 2025, n.-OMISSIS-, notificata il 15 maggio 2025 al Ministero dell'Interno, all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla Prefettura di Como e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano;

Giustizia amministrativa202508748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comunicazione di integrazione documentale e preavviso di rigetto adottati nella riedizione del procedimento, poi sostituiti dal provvedimento di rigetto dell’istanza del 5 agosto 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del medesimo TAR, che aveva annullato il diniego di riconoscimento della qualifica professionale estera di investigatore privato. Ha sostenuto che la richiesta dell’Amministrazione di integrare la documentazione con il titolo di studio e i requisiti professionali previsti dall’Allegato B di una circolare del 22 febbraio 2021, nonché il successivo preavviso di rigetto, eludessero il giudicato, poiché la sentenza avrebbe escluso la necessità di ulteriori accertamenti sul possesso dei requisiti di formazione o idoneità professionale per l’esercizio in Italia dell’attività. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato il nuovo provvedimento di rigetto del 5 agosto 2025, sostenendo che esso costituisse esecuzione della sentenza e deducendo l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del nuovo atto. Il ricorrente ha replicato di aver conosciuto il provvedimento soltanto con il deposito giudiziale del 25 ottobre 2025, lamentando l’omessa notificazione ai propri difensori.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha stabilito se il provvedimento del 5 agosto 2025 sia elusivo del giudicato. Ha rilevato una possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo rigetto avrebbe sostituito gli atti precedentemente contestati nel giudizio di ottemperanza. Ha inoltre osservato che il ricorrente non risulta aver ritualmente impugnato il nuovo provvedimento, pur non sembrando ancora decorsi, almeno con riferimento al rito dell’ottemperanza, i termini per contestarlo. Quanto alla decorrenza del termine di impugnazione, il TAR ha affermato che, anche ove l’atto non fosse stato comunicato, la conoscenza acquisita mediante il deposito del provvedimento nel processo il 25 ottobre 2025 è idonea a far decorrere il termine decadenziale. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha quindi sottoposto alle parti l’unica questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse, assegnando trenta giorni per dedurre e rinviando la prosecuzione alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    unica questione della possibile sopravvenuta carenza di interesse

    Il giudice, prima di decidere su una questione rilevata d’ufficio o comunque non previamente discussa, assegna alle parti un termine per il contraddittorio scritto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è richiamato quale atto adottato dall’Amministrazione nella riedizione del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che sostituisce l’atto precedentemente contestato, il giudice deve verificare la possibile sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle censure originarie; l’eventuale elusività del nuovo atto resta una questione da esaminare secondo le forme proprie della sua rituale contestazione.
  • Il nuovo provvedimento adottato in riedizione del potere, qualora non sia stato ritualmente contestato nel giudizio di ottemperanza, può determinare l’improcedibilità delle censure rivolte contro gli atti anteriori, ferma la possibilità di impugnare il nuovo atto nei termini applicabili.
  • La conoscenza del provvedimento acquisita mediante il suo deposito nel processo è idonea a far decorrere il termine decadenziale per la relativa impugnazione, anche in assenza di una comunicazione dell’atto, secondo quanto affermato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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