Cassazione Penale, Sentenza n. 14464/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4 ottobre 2024 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza a una decisione del 10 aprile 2014. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge, sostenendo che l'ordinanza violava i principi affermati dalla Cassazione con la decisione n. 14848/2024 e l'art. 627 cod.proc.pen., e che la decisione del 10 aprile 2014 doveva essere ritenuta ancora eseguibile nei rapporti tra Attanasio e l'Amministrazione penitenziaria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la decisione n. 14848/2024 non avesse fissato un principio di diritto vincolante, ma avesse soltanto rilevato un vizio procedurale rinviando il giudizio al Magistrato di Sorveglianza. Il Magistrato, nel nuovo giudizio, ha legittimamente dichiarato che la decisione del 10 aprile 2014 non è più eseguibile perché il periodo detentivo cui la decisione si riferiva si era esaurito il 7 luglio 2022 e, a decorrere dal 15 luglio 2022, è iniziato un nuovo periodo di detenzione con diverso titolo cautelare. La Corte ha richiamato inoltre la sentenza n. 5060/2024 che afferma che la cesura tra diversi periodi di detenzione preclude l'effetto ultrattivo di provvedimenti giurisdizionali strettamente connessi all'esecuzione della pena in un determinato momento storico. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il ricorrente richiamava la norma come parametro di valutazione, ma la Corte non ha ritenuto che la decisione impugnata violasse un principio evincibile da tale articolo; la questione è stata decisa sulla base della non eseguibilità della decisione in ragione della cessazione del titolo detentivo.
sentenza Cass. n. 14848 del 23/01/2024
La Corte precisa che tale decisione ha rilevato un vizio procedurale e ha rinviato il giudizio al Magistrato di Sorveglianza senza fissare un principio di diritto vincolante; quindi non ostava al nuovo accertamento di inammissibilità da parte del Magistrato.
sentenza Cass. n. 5060 del 2024
Secondo questa pronuncia, la cesura fra diversi periodi di detenzione impedisce di attribuire efficacia ultrattiva a provvedimenti giurisdizionali strettamente connessi all'esecuzione della pena in un determinato momento storico; principio adottato dalla Corte per confermare la non eseguibilità della decisione del 2014.
Massime di principio
- Un provvedimento giurisdizionale che disciplina modalità esecutive riferite a un periodo detentivo concreto può perdere esecutività con la cessazione del titolo detentivo cui era collegato; la successiva ripresa della detenzione con diverso titolo non rende automaticamente eseguibile il provvedimento precedente.
- Se la Corte di legittimità annulla per vizio procedurale e non fissa un principio di diritto, il giudice rimettente può rinnovare la valutazione di ammissibilità ed eventualmente dichiarare l'atto non eseguibile in ragione di sopravvenienze fattuali (es. fine del periodo detentivo).
- Nelle impugnazioni relative all'esecuzione carceraria è fondamentale verificare la continuità del titolo esecutivo: date di inizio e fine del periodo detentivo e natura del titolo (pena vs. misura cautelare) determinano se un provvedimento può ancora essere ottemperato.
- In situazioni analoghe il ricorrente dovrebbe: (a) dimostrare la continuità del rapporto esecutivo tra il provvedimento e l'attuale periodo di detenzione; (b) se non possibile, valutare rimedi alternativi (es. tutela risarcitoria o nuova domanda formulata rispetto all'attuale situazione esecutiva); (c) chiedere alla Corte di Cassazione, se rilevante, di fissare espressamente un principio di diritto quando la questione ha rilevanza generale.
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