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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14355/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta sostenendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto della REMI s.a.s. dopo la cessazione della carica nel 2004. Ha denunciato l'assenza di prove di concrete, certe e non episodiche attività gestorie successive al 2004, contestando il valore indiziario degli elementi assunti dai giudici (cedola di quote a Mercuri, dimissioni e assunzioni di dipendenti, fideiussione, trasferimento fittizio di sede, mutamento dell'oggetto sociale, mancanza di pagamenti fiscali iniziati nel 2002). Ha inoltre sostenuto che, non essendo amministratore di fatto, avrebbe dovuto essere provato un suo contributo attivo, come extraneus, alla sottrazione delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. I giudici hanno ritenuto che le motivazioni di primo e secondo grado formano un unico corpo argomentativo e che sussistono plurimi e convergenti indizi del perdurante controllo di fatto da parte di Caratelli dopo il 2004: omissioni sistematiche dei versamenti fiscali iniziate nel 2002 (con importi dettagliati anno per anno e più di 110.000 euro imputabili al periodo 2002-2004), il subentro 'meramente fittizio' di amministratori di diritto (Mercuri e Maione), l'assenza di gestione reale da parte dei successivi amministratori, il mantenimento del controllo e la partecipazione di Caratelli alle operazioni di dismissione delle residue risorse, il trasferimento fittizio della sede all'estero e la sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili finalizzate a sottrarsi alle responsabilità verso i creditori. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616.

Norme richiamate

  • Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 219, secondo comma, n. 1

    art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942

    La Corte ha unificato le condotte di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi della norma, ritenendo che le omissioni fiscali sistematiche e la sottrazione delle scritture integrino i presupposti dell'aggravante.

  • Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), artt. 216 e 223

    artt. 216 e 223, l. fall.

    Gli artt. richiamati sono utilizzati per definire i destinatari delle norme fallimentari e per ribadire che la qualifica di amministratore di fatto va individuata sulla base delle concrete funzioni esercitate e non delle mere qualifiche formali; la Corte ha cercato indici sintomatici del controllo effettivo esercitato dall'imputato.

  • Norma processuale citata per la condanna alle spese

    La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento facendo riferimento alla norma indicata nel dispositivo della sentenza.

Massime di principio

  • Per qualificare una persona come amministratore di fatto servono indizi plurimi, convergenti e significativi: controllo effettivo della gestione, partecipazione a decisioni direzionali, mantenimento del potere di disporre delle risorse societarie, deleghe operative rilevanti, oppure condotte dimostranti che il subentro di un amministratore di diritto è stato meramente formale.
  • La mera formale cessazione della carica non esclude responsabilità se è dimostrabile che la persona ha continuato a controllare e influire sulle scelte societarie; omissioni gestionali originate durante il periodo di gestione formale possono essere attribuite all'ex amministratore se risultano rilevanti nel processo causale del dissesto.
  • La sottrazione o mancata consegna delle scritture contabili integra la fattispecie di bancarotta documentale quando è collegata alla volontà di eludere responsabilità verso i creditori o di assicurare un ingiusto profitto, specie se si accompagna ad altri indici di controllo fittizio e di dismissione delle attività.
  • Se il nuovo amministratore risulta assente, inattivo o privo di contatti con il personale, ciò rafforza l'argomentazione che il subentro sia fittizio e che il controllo reale sia rimasto in capo ai precedenti amministratori.
  • Se l'imputato non è amministratore di fatto, la prosecuzione della responsabilità per atti come la sottrazione delle scritture richiede la prova del suo contributo attivo, ma se risultano indizi di controllo effettivo la prova della partecipazione diretta può non essere necessaria.
  • In sede di legittimità la motivazione di primo e secondo grado può essere letta congiuntamente: ricorsi che ripropongono argomenti già esaminati e non sviluppano elementi nuovi hanno scarse possibilità di successo.

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