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Sentenza

Sentenza n. 1914/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere regionale negativo sulla richiesta di autorizzare due posti letto di One Day Surgery presso una struttura sanitaria privata non accreditata, inizialmente espresso nel 2025 e confermato con un nuovo parere del 30 marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La società, già autorizzata ma non accreditata per attività medico-chirurgiche, aveva chiesto al Comune l’autorizzazione per ampliare l’attività sanitaria, includendo due posti letto di One Day Surgery. Il parere regionale del 5 giugno 2025 era negativo limitatamente a tali posti letto, richiamando l’incompatibilità con il fabbisogno regionale e la riorganizzazione della rete ospedaliera disposta con il DCA n. 360 del 20 novembre 2024. Con il ricorso principale la società ha dedotto un difetto di motivazione sulla sussistenza del fabbisogno. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la Regione ha rinnovato il parere, confermando il diniego perché la Day Surgery sarebbe necessariamente correlata alla presenza di posti letto ordinari e riservata alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate. Con motivi aggiunti la società ha censurato l’insufficienza della motivazione, l’omissione di istruttoria, l’inadempimento dell’ordinanza cautelare e l’illegittimità derivata; ha inoltre contestato che la Day Surgery fosse preclusa alle strutture operanti in regime privatistico e ha denunciato un’inammissibile motivazione postuma, sviluppata dalla Regione soltanto nelle difese processuali mediante richiami al D.M. n. 70/2015 e alla programmazione regionale.

La decisione

Il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il parere originario è stato sostituito dalla nuova valutazione adottata dopo l’ordinanza cautelare. I motivi aggiunti sono accolti: il parere del 30 marzo 2026 e la valutazione presupposta del 27 marzo 2026 sono annullati. Il giudice rileva che la motivazione si limita ad affermare che la Day Surgery è necessariamente correlata a posti letto ordinari e riservata a strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, senza indicare il parametro normativo, l’atto amministrativo generale o la valutazione tecnica che giustificherebbero tale conclusione. La motivazione è quindi apodittica e non dimostra perché l’attività non possa essere autorizzata in regime privato. Le argomentazioni svolte dalla Regione soltanto nel processo non possono integrare la motivazione originaria del provvedimento e non colmano il vizio. La Regione deve procedere a una nuova valutazione esente dai vizi rilevati. È condannata alle spese, liquidate in € 4.000,00, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992

    A tal fine sarebbe evidentemente necessario un parametro normativo o quanto meno un atto amministrativo generale, non essendo sufficiente affermare che l’attività di day surgery è “strettamente e necessariamente correlata alla presenza di posti letto ordinari”, in quanto trattasi di motivazione apodittica e priva di riferimenti concreti, evidentemente slegata da una valutazione effettiva.

    La valutazione regionale di compatibilità richiesta per l’autorizzazione deve poggiare su un parametro normativo o almeno su un atto amministrativo generale e su una valutazione effettiva; non basta un’affermazione apodittica circa la necessaria correlazione della Day Surgery con posti letto ordinari.

  • art. 73 c.p.a.

    In data 12 marzo 2026 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale ha rappresentato la mancata ottemperanza alla Regione all’ordinanza cautelare, chiedendo la conferma delle valutazioni ivi espresse.

    Il testo menziona la disposizione soltanto per descrivere il deposito della memoria; la sentenza non ne ricava né applica uno specifico principio interpretativo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione di una struttura sanitaria privata non accreditata, il diniego relativo a posti letto di Day Surgery non può fondarsi sulla sola affermazione che tale attività è necessariamente collegata a posti letto ordinari e riservata a strutture ospedaliere accreditate: l’amministrazione deve indicare il parametro normativo o l’atto amministrativo generale pertinente e la valutazione concreta che sorreggono tale conclusione.
  • Nel giudizio impugnatorio l’amministrazione non può integrare in sede processuale la motivazione del provvedimento impugnato; le ragioni decisive della scelta devono risultare dal provvedimento e dagli eventuali atti richiamati per relationem che ne costituiscono parte integrante.
  • Quando, dopo un’ordinanza cautelare di riesame, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento sostitutivo di quello originariamente impugnato, il ricorso principale contro l’atto originario può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il nuovo atto è autonomamente sindacabile mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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