Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petrillo impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 416 c.p. (capo 1 dell'imputazione provvisoria). In cassazione deduce un unico motivo di ricorso lamentando violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema di gravità indiziaria, sostenendo che la decisione sarebbe contraddittoria poiché pur ritenendo la gravità degli indizi rispetto al reato associativo ha escluso la partecipazione di Scafuro al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a esprimere un generico dissenso e non abbia indicato un preciso vizio logico o giuridico. La Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata ha ridefinito la compagine associativa (pagg. 22-25 dell'ordinanza) spiegando perché Scafuro operava anche in modo autonomo, interfacciandosi direttamente con i soggetti e non dividendo quanto percepito con Petrillo (o subendo riduzioni operate da Petrillo), sicché non vi è contraddizione nella esclusione della partecipazione di Scafuro. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma sul reato di associazione per delinquere: utilizzata per valutare la gravità degli indizi e la composizione del sodalizio; la Corte ha ritenuto che, pur essendovi indizi sulla responsabilità per il reato, il Tribunale ha correttamente distinto i ruoli e l'autonomia di Scafuro, escludendo la sua partecipazione al sodalizio così come definito
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione: la Corte ordina l'invio agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale impiegato per sostenere la condanna alle spese e alla somma a titolo di ammenda nonostante l'assenza di colpa grave assoluta del ricorrente; la Corte di Cassazione ritiene che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a un generico dissenso senza indicare specifici errori di diritto o di logicità della motivazione: è necessario individuare e spiegare puntualmente il vizio dedotto
- Quando il giudice di merito ridefinisce la compagine associativa e specifica ruoli e modalità operative dei soggetti, il ricorrente deve confrontarsi direttamente con quella ricostruzione e dimostrare la contraddittorietà o l'errore nell'analisi fattuale o giuridica; la mera percezione di contraddizione non è sufficiente
- Nelle valutazioni sulla gravità indiziaria è ammissibile che il giudice distingua fra partecipazione al sodalizio e condotte autonome dei singoli: l'esistenza di indizi generali non impedisce di escludere la partecipazione di un soggetto se risultano elementi che ne attestano l'autonomia operativa
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o meramente formali può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto, prima di impugnare, è opportuno documentare e argomentare chiaramente i vizi dedotti
- In materia cautelare, se il Pubblico Ministero ottiene in appello una misura più afflittiva, il ricorso per cassazione deve mostrare errori di diritto o palesi contraddizioni nella motivazione per sperare nell'accoglimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17371/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17375/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17377/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17378/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17379/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17380/2024 del 29/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →