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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-inadempimento della Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08 e art. 19, d.lgs. 286/98 in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.L. 20/2023 (conv. L. 50/2023), avanzato in data 18/07/2023 tramite kit postale n. assicurata 05597580127-6.

Giustizia amministrativa202500400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Latina sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata mediante kit postale il 18 luglio 2023. Ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro sessanta giorni e che il ricorso sarebbe stato tempestivo, poiché il termine per agire avrebbe dovuto decorrere dall'ultimo sollecito o diffida, trasmesso il 7 novembre 2024, quale nuovo impulso procedimentale. Nel merito ha dedotto il diritto alla conversione e l'illegittimità del silenzio per violazione dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, nonché per arbitrarietà, carenza di istruttoria e violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha prospettato una questione preliminare di tempestività. Ha ritenuto, in base all'art. 31, comma 2, c.p.a. e all'art. 2, comma 6, l. n. 241/1990, che il termine annuale di decadenza per l'azione avverso il silenzio decorra dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento calcolato a partire dalla presentazione dell'istanza, non dalla successiva diffida o dai solleciti. Poiché l'istanza era stata presentata il 18 luglio 2023 e il termine procedimentale era indicato in sessanta giorni, il ricorso notificato il 21 maggio 2025 appariva tardivo e, secondo la valutazione provvisoria espressa nell'ordinanza, inammissibile. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti quindici giorni per depositare memorie sulla sola questione della tempestività, riservando la decisione finale.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

    Il termine decadenziale annuale dell'azione avverso il silenzio è collegato alla scadenza del termine di conclusione del procedimento e non viene fatto decorrere nuovamente da diffide o solleciti successivi.

  • art. 2, comma 6, l. n. 241/1990

    I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte

    Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine procedimentale decorre dal ricevimento della domanda.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il ricorrente ha indicato tale disposizione quale fonte del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di assegnare alle parti un termine per memorie sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla tempestività del ricorso.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla violazione degli obblighi partecipativi; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nell'azione avverso il silenzio, il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, determinato con riferimento alla data di ricevimento dell'istanza nei procedimenti a iniziativa di parte.
  • Una diffida o un sollecito successivo alla presentazione dell'istanza non costituisce, di per sé, un nuovo impulso procedimentale idoneo a far decorrere nuovamente il termine decadenziale per proporre l'azione avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

Testo integrale

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