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Sentenza

Sentenza n. 1098/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. 286/1998, in ragione di una condanna a due anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata e di due ulteriori condanne per violazione delle prescrizioni imposte con foglio di via obbligatorio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura avesse desunto automaticamente la pericolosità sociale dalle sole condanne penali, senza considerare la lunga permanenza in Italia, l’integrazione lavorativa e sociale e i legami familiari con genitori e fratelli residenti sul territorio nazionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998, per omessa valutazione del rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, sostenendo che avrebbe dovuto essere valutato il rilascio di un permesso per protezione speciale a tutela dell’unità familiare. Nel corso del giudizio, a seguito di un’ordinanza cautelare propulsiva, la Questura ha comunicato che avrebbe rilasciato un permesso biennale per motivi familiari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato formale delle condanne penali, ma richiede un concreto giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata, comprensiva della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, tuttavia, la Questura aveva valorizzato la gravità e la tipologia della rapina aggravata, le due ulteriori condanne per violazione del foglio di via obbligatorio e l’appartenenza del ricorrente alle categorie di pericolosità contemplate dall’art. 1 d.lgs. 159/2011. Secondo il TAR, tali elementi giustificavano il giudizio discrezionale di pericolosità e non evidenziavano profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il provvedimento aveva inoltre effettuato un adeguato bilanciamento tra sicurezza pubblica e interessi personali, considerando la precarietà reddituale da fonti lecite e la situazione familiare, ma ritenendo recessivi tali elementi. I fratelli non rientrano tra i familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 286/1998; quanto ai genitori, non era stata dimostrata la loro condizione di familiari a carico né ricorrevano le ulteriori condizioni previste dalla norma. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la Questura aveva comunque rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi familiari, sicché dall’eventuale accoglimento delle censure non avrebbe potuto derivare un’utilità ulteriore. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione del parziale accoglimento della domanda cautelare e dell’assenza di ulteriore attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”

    La valutazione della pericolosità sociale deve essere concreta e non può derivare automaticamente dalla mera esistenza di condanne; possono essere considerati, tra gli altri elementi, l’appartenenza alle categorie di pericolosità previste dal d.lgs. 159/2011 e le condanne per determinati reati.

  • art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno di lungo periodo “è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”

    La sopravvenuta mancanza delle condizioni relative all’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato legittima la revoca del permesso, purché sorretta da un effettivo giudizio di pericolosità e da motivazione adeguata.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La censura relativa all’omessa valutazione di un diverso titolo di soggiorno è stata dichiarata improcedibile perché, nelle more del giudizio, è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

  • art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998

    La censura concernente il rilascio di un permesso per protezione speciale è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del rilascio di un diverso permesso di soggiorno per motivi familiari.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Ai fini della valutazione dei legami familiari rilevanti, la disposizione include coniuge, figli minori, determinati figli maggiorenni a carico e genitori a carico alle condizioni previste; non vi rientrano i fratelli e i genitori non dimostrati a carico.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    L’appartenenza dello straniero alle categorie di pericolosità previste dalla disposizione costituisce elemento valutabile nel giudizio di pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta sulla base della sola esistenza di condanne penali: l’amministrazione deve formulare un concreto giudizio di pericolosità sociale, motivato mediante una valutazione complessiva della gravità e tipologia dei reati, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • Nel giudizio di pericolosità sociale rilevante ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 286/1998 possono concorrere, oltre alle condanne penali, l’appartenenza alle categorie di pericolosità previste dal d.lgs. 159/2011 e la violazione delle prescrizioni imposte con misure di prevenzione o di pubblica sicurezza.
  • La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della pericolosità dello straniero è legittimamente esercitata quando il provvedimento espone gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione e compie un bilanciamento non manifestamente illogico o irragionevole tra esigenze di sicurezza pubblica e interessi personali dello straniero.
  • Ai fini del bilanciamento previsto nella revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, i fratelli non costituiscono legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 286/1998; il legame con i genitori assume rilievo solo se sono provate le specifiche condizioni di dipendenza economica o di età e impossibilità degli altri figli previste dalla disposizione.
  • La censura relativa all’omesso rilascio di un diverso titolo di soggiorno diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione rilasci comunque allo straniero un altro permesso di soggiorno idoneo a consentirne la permanenza sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoSopravvenuta carenza di interesse

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