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Sentenza

Sentenza n. 1529/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 370/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del decreto ingiuntivo n. 370/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà il 30 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini. Il decreto era munito di formula di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ed era stato notificato al Ministero, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell’esecuzione. Il Ministero, rimasto non costituito, non aveva dato esecuzione alle statuizioni del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la persistente inadempienza del Ministero rispetto a un titolo esecutivo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, incluse le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. Per l’ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, opererà in sostituzione il commissario ad acta già nominato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato; distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato.

    La tutela richiesta è l’ottemperanza del titolo giudiziale; il TAR, accertatane l’esecutorietà e il mancato adempimento, ha ordinato all’amministrazione di conformarsi al titolo e ha previsto l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 30/10/2025.

    L’esecutorietà attribuita al decreto ingiuntivo lo rende un titolo giudiziale suscettibile di ottemperanza; nel caso concreto, il TAR ha ordinato l’esecuzione delle statuizioni contenute nel decreto.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione in sede di ottemperanza di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà, quando l’amministrazione destinataria, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio indicato, permane inadempiente.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata e nel termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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