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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07602/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione accolta nei gradi di merito su alcuni terreni siti nel Comune di Santa Maria del Cedro. Le amministrazioni convenute in usucapione hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato l'usucapione, sostenendo, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo: i terreni sarebbero stati compresi nel demanio marittimo, come risultante dal verbale di delimitazione del 1930, senza che fosse mai intervenuto un formale provvedimento di sclassificazione; quindi non sarebbero stati usucapibili. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 35 cod. nav., 5 L. n. 37/1994, 822, 823, 829 e 947 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse sostanzialmente ravvisato una sdemanializzazione tacita del bene, in contrasto con la disciplina dei beni del demanio marittimo. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, entrambi i motivi di ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva accertato che l'area, inizialmente compresa nel perimetro demaniale, aveva perso nel tempo le caratteristiche naturalistiche rilevanti, ma aveva errato nel richiamare un principio relativo al demanio fluviale. Poiché nel caso concreto si trattava di beni originariamente appartenenti al demanio marittimo, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se fosse intervenuto un formale provvedimento di sdemanializzazione, essendo esclusa per tale categoria la sdemanializzazione tacita e irrilevanti il possesso privato e il non uso dell'amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 35 cod. nav.

    La sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o mediante un formale provvedimento dell'autorità competente, avente efficacia costitutiva.

  • art. 5 L. n. 37/1994

    Richiamato insieme alle norme del codice civile e della navigazione per sostenere la disciplina della demanialità e della possibile sdemanializzazione dei beni in contestazione.

  • art. 822 c.c.

    Norma richiamata per individuare i beni demaniali e il loro regime di appartenenza pubblica.

  • art. 823 c.c.

    Norma richiamata per ribadire l'inalienabilità e l'imprescrittibilità dei beni demaniali, incompatibili con l'usucapione in mancanza di sdemanializzazione.

  • art. 829 c.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sulla cessazione della demanialità e sul passaggio dei beni al regime patrimoniale.

  • art. 947 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina della demanialità e al mutamento del regime giuridico dei beni.

  • art. 942 c.c.

    Evocato dalla Corte solo per distinguere il principio relativo al ritiro delle acque e alla perdita della demanialità del demanio fluviale, non applicabile al demanio marittimo nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per i beni del demanio marittimo la sdemanializzazione non può essere desunta dal mero venir meno delle caratteristiche naturali del bene, dal non uso dell'amministrazione o dal possesso esercitato da privati: è necessario un formale provvedimento di sclassificazione o una previsione di legge.
  • L'accertamento giudiziale della sopravvenuta non attitudine di un'area a servire agli usi pubblici del mare è privo di utilità se manca il previo atto formale di sdemanializzazione, poiché il bene continua a essere demaniale e resta sottratto all'usucapione.
  • Non è automaticamente trasferibile ai beni del demanio marittimo il principio elaborato per il demanio fluviale in tema di ritiro delle acque e perdita della demanialità: occorre distinguere la diversa disciplina dei due regimi demaniali.
  • Il possesso privato di un bene demaniale marittimo non produce effetti idonei all'acquisto della proprietà per usucapione finché il bene non sia stato formalmente sottratto al demanio.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietà
RamiDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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