Sentenza n. 3046/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - delle deliberazioni del Consiglio comunale di Ciampino del 15 ottobre 2025, atti n. 72, 73, 75 e 76, con le quali l’organo consiliare ha proceduto alla “convalida” delle seguenti deliberazioni comunali, asseritamente decadute ai sensi dell’art. 175, comma 4, T.U.E.L., nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad esse connesse e consequenziali: 1. deliberazione del Consiglio comunale di Ciampino, n. 63 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto: “Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale N°147 del 15/07/2025 avente ad oggetto - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000”; 2. deliberazione del Consiglio comunale di Ciampino, n. 64 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto: “Ratifica delle Deliberazioni di Giunta Comunale N°153 del 31/07/2025 e N°161 del 05/08/2025 avente ad oggetto - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000”; 3. deliberazione del Consiglio Comunale di Ciampino, n. 66 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell'art. 175, comma 1, del D. Lgs. 267/2000”; 4. deliberazione del Consiglio comunale di Ciampino, n. 67 dell’11 settembre 2025, avente ad oggetto: “IV Aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 annualità 2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio comunale del 15 ottobre 2025 di convalida delle deliberazioni consiliari dell’11 settembre 2025, concernenti ratifiche di variazioni urgenti al bilancio e aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, nonché le deliberazioni convalidate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, consigliere comunale, ha impugnato le deliberazioni consiliari del 15 ottobre 2025 con cui il Consiglio comunale aveva convalidato alcune deliberazioni adottate nella seduta dell’11 settembre 2025. Assumeva che le deliberazioni dell’11 settembre fossero state adottate senza il rispetto del termine di tre giorni liberi previsto per la convocazione del Consiglio e che, quanto alle variazioni di bilancio adottate d’urgenza dalla Giunta, fosse decorso il termine di sessanta giorni per la ratifica previsto dall’art. 175, comma 4, TUEL, con conseguente decadenza e perdita di efficacia degli atti. Deduceva, inoltre, la mancanza di un nuovo parere dell’organo di revisione, l’inidoneità dell’istituto della convalida a sanare atti decaduti o definitivamente inefficaci, l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies l. 241/1990, l’incompetenza del Consiglio a convalidare atti della Giunta, il travisamento dei presupposti, l’illogicità manifesta, lo sviamento e la violazione dell’art. 32 dello Statuto comunale e dell’art. 32 del regolamento comunale, per asserita genericità dell’ordine del giorno. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione delle deliberazioni dell’11 settembre, già oggetto di un precedente ricorso dichiarato improcedibile, nonché il difetto di legittimazione del consigliere comunale a impugnare atti dell’ente di appartenenza in assenza di una lesione diretta delle proprie prerogative partecipative.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso in parte infondato e, per la restante parte, inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Ha ritenuto smentita documentalmente la censura relativa alla mancata conoscibilità dell’oggetto della seduta del 15 ottobre 2025: la convocazione indicava espressamente la convalida delle deliberazioni consiliari dell’11 settembre. Inoltre, il ricorrente aveva partecipato alla conferenza dei capigruppo, nella quale era stato letto l’ordine del giorno, senza formulare contestazioni, salvo chiedere l’unificazione dell’illustrazione e della discussione dei punti con votazioni separate. Pertanto non è stata ravvisata una lesione diretta dello jus ad officium, né delle prerogative di informazione, partecipazione o voto. Le censure sostanziali riguardanti l’impossibilità di convalidare deliberazioni asseritamente decadute e la violazione dell’art. 175 TUEL sono state ritenute non azionabili dal consigliere in sede giurisdizionale, poiché attinenti al mero disaccordo sul contenuto delle deliberazioni e non a una compromissione delle prerogative consiliari. Il giudice ha ribadito che il consigliere comunale non può esercitare un controllo generalizzato di legalità sull’attività dell’ente né proporre un’azione popolare oggettiva. La legittimazione sussiste soltanto quando siano dedotte violazioni che incidano direttamente e specificamente sulle prerogative connesse alla carica, quali convocazione, ordine del giorno, disponibilità della documentazione e possibilità di partecipare e votare consapevolmente. Le spese, pari a euro 1.000, oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000
Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la decadenza delle variazioni urgenti non tempestivamente ratificate; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per difetto di legittimazione del consigliere.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per contestare la possibilità di fondare sulle regole dell’annullamento d’ufficio la convalida delle deliberazioni; la relativa questione sostanziale non è stata esaminata nel merito per difetto di legittimazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato in relazione alla precedente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso contro gli atti adottati nella seduta dell’11 settembre 2025.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per la regolazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il consigliere comunale è legittimato a impugnare gli atti dell’ente di appartenenza soltanto quando deduca una lesione diretta e specifica delle prerogative inerenti alla carica, ossia dello jus ad officium; non è sufficiente la mera violazione di norme sostanziali o procedimentali né il semplice dissenso rispetto al contenuto della deliberazione.
- La legittimazione del consigliere può sussistere in presenza di vizi concernenti le modalità di convocazione, la violazione dell’ordine del giorno, il mancato deposito della documentazione necessaria o, più in generale, la concreta preclusione dell’esercizio delle funzioni di informazione, partecipazione, discussione e voto.
- Il consigliere comunale non può utilizzare il giudizio amministrativo per esercitare un controllo generalizzato, di tipo paragiurisdizionale, sulla legalità dell’azione dell’ente, trasformando il processo in un’azione popolare oggettiva.
- Quando l’ordine del giorno indica in modo espresso l’oggetto della deliberazione e il consigliere ha partecipato alla conferenza dei capigruppo nella quale tale oggetto è stato illustrato senza formulare contestazioni o attivare gli strumenti procedurali disponibili, non è configurabile una lesione delle sue prerogative partecipative per carenza di informazione.
- Le questioni relative alla legittimità sostanziale di una deliberazione consiliare, se non collegate a una concreta lesione dello jus ad officium, non possono essere fatte valere dal consigliere comunale mediante impugnazione dell’atto adottato dall’organo di appartenenza.
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