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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/822

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/822 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32019R0822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica merce, denominata "palo a vite", nel codice NC 7308 90 59 della nomenclatura combinata. La misura è adottata per assicurare un’applicazione omogenea delle regole di classificazione doganale nell’Unione. È inoltre previsto che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Classificazione doganale uniforme di talune merci nella nomenclatura combinata, con individuazione del relativo codice NC e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata dell’Unione e, conseguentemente, dell’applicazione delle misure tariffarie e doganali pertinenti. Incide sugli operatori economici che importano, esportano o presentano dichiarazioni doganali per tali merci, nonché sulle autorità doganali degli Stati membri. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate e non conformi al nuovo regolamento, utilizzabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/822 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione, richiamando il codice doganale dell’Unione e le regole generali di interpretazione della nomenclatura, stabilisce la corretta classificazione di una specifica merce descritta nell’allegato. La misura è adottata anche per evitare difformità applicative tra Stati membri e per coordinare il regime delle informazioni tariffarie vincolanti.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2. Nei considerando si evidenzia che, per assicurare l’uniformità della nomenclatura combinata, occorre definire la classificazione delle merci elencate in allegato. Viene inoltre chiarito che le regole generali del regolamento (CEE) n. 2658/87 si applicano anche a nomenclature che lo riprendano, totalmente o in parte, o che aggiungano suddivisioni per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.

Oggetto della classificazione

L’allegato riguarda un articolo denominato "palo a vite", realizzato in lamiera d’acciaio zincata laminata a caldo, di sezione circolare, lungo circa 55 cm e con diametro esterno di 6 cm. Un’estremità è conica e filettata, mentre l’altra presenta un elemento a forma di U con fori per l’inserimento di viti. Il prodotto è progettato per essere avvitato nel terreno o in un altro supporto al fine di fissare in modo permanente pali di legno per costruzioni; è impiegato, tra l’altro, in costruzioni in legno, impianti solari, strutture a verde o per eventi, sistemi di recinzione, assi e striscioni.

Regola di classificazione e codice NC assegnato

La classificazione è effettuata ai sensi delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XV e dei codici NC 7308, 7308 90 e 7308 90 59. La Commissione qualifica il prodotto come "parte di costruzioni" della voce 7308, evidenziando che esso è appositamente progettato per l’assemblaggio di elementi strutturali e che, una volta posizionato, la costruzione rimane in tale posizione. La voce 7326, relativa ad altri lavori di ferro o acciaio, è espressamente esclusa. Il codice finale attribuito è 7308 90 59.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 disciplina gli effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Se tali informazioni non sono conformi al regolamento, possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola transitoria rilevante per gli operatori che si siano già avvalsi di ITV difformi rispetto alla nuova classificazione.

Entrata in vigore e portata generale

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La disposizione assicura immediata uniformità applicativa della classificazione doganale definita nell’allegato.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il "palo a vite" descritto nell’allegato, la classificazione è fissata nel codice NC 7308 90 59, come parte di costruzioni di acciaio.

Fondamento tecnico della classificazione

L’allegato motiva la classificazione sulla base delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XV e dei testi dei codici NC 7308, 7308 90 e 7308 90 59. È esclusa la voce 7326, poiché gli articoli per uso nelle costruzioni rientrano nella voce 7308.

Validità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffariaunione doganalecommercio internazionale

Testo integrale

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