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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21416/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore doganale)

La controversia

La controversia origina da diversi atti di contestazione di sanzioni emessi all'esito di controlli a posteriori su importazioni dalla Cina del 2008 di prodotti metallici. La società importatrice, operando quale dichiarante in rappresentanza indiretta, aveva classificato la merce alla voce NC 7325 10 50 00 come altri lavori in ghisa non malleabile, ferro o acciaio; l'Ufficio ha invece riqualificato i prodotti come botole in ghisa a grafite sferoidale/malleabile, con diversa voce doganale, applicando i relativi maggiori dazi e le sanzioni. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo insussistente la responsabilità solidale del dichiarante. In appello la CTR, pur ritenendo sussistente la responsabilità del dichiarante, ha comunque rigettato l'appello dell'Ufficio perché ha ritenuto che la diversa nomenclatura doganale fosse intervenuta solo dopo le importazioni e che l'annullamento degli atti di recupero dei dazi escludesse la qualificazione della merce come ghisa malleabile. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme doganali sulla classificazione tariffaria, sostenendo che la distinzione tra ghisa malleabile e non malleabile era già operante al tempo delle importazioni e che i prodotti importati erano in realtà ghisa duttile/malleabile; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. e dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, contestando che l'annullamento degli avvisi di rettifica potesse determinare automaticamente l'annullamento degli autonomi atti sanzionatori.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la conclusione secondo cui i prodotti in ghisa a grafite sferoidale non rientravano nella sottovoce della ghisa non malleabile e che, per i regolamenti doganali applicabili ratione temporis, essi erano soggetti al dazio nell'aliquota indicata dalla giurisprudenza di legittimità; ha precisato che il successivo regolamento del 2019 non era applicabile retroattivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 20 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    Richiamato per la classificazione doganale delle merci importate.

  • Allegato I Reg. (CEE) n. 2658/1987

    Richiamato per la nomenclatura combinata e la classificazione tariffaria delle merci.

  • Reg. (CE) n. 1212/2005

    Considerato applicabile alle importazioni del periodo rilevante; la voce doganale relativa risultava già introdotta prima del 17 giugno 2009.

  • Reg. (CE) n. 500/2009

    Richiamato come modifica successiva della voce doganale, intervenuta per fugare dubbi interpretativi, ma non tale da incidere retroattivamente sulle importazioni oggetto di causa.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 del 14 febbraio 2019

    È stato ritenuto non applicabile retroattivamente ai fatti di causa.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per escludere che il giudicato formatosi su atti diversi potesse estendersi automaticamente agli atti sanzionatori impugnati.

  • art. 1306 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per contestare l'estensione degli effetti del giudicato a soggetti o atti diversi.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per affermare l'autonoma impugnabilità degli atti sanzionatori rispetto agli avvisi di rettifica presupposti.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale delle merci rileva la disciplina vigente al momento dell'importazione; una successiva modifica della nomenclatura o un successivo regolamento chiarificatore non possono operare retroattivamente, salvo espressa previsione.
  • I prodotti in ghisa a grafite sferoidale non sono assimilabili, ai fini tariffari, alla ghisa non malleabile quando la disciplina applicabile li distingue per composizione e modalità di produzione.
  • L'annullamento degli avvisi di rettifica presupposti non determina automaticamente l'annullamento degli atti sanzionatori autonomamente impugnabili, ove questi siano dotati di propria causa e possano essere contestati per vizi propri.
  • Il giudicato formatosi su un atto presupposto non si estende in modo automatico a provvedimenti diversi e autonomamente impugnabili, occorrendo verificare il contenuto e l'oggetto specifico dei singoli atti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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