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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17703/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione continuata in danno di congiunti. Il ricorrente deduceva: (1) che l'episodio del 12/06/2012 non sarebbe stato consumato con violenza alle persone e quindi rientrerebbe nella causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.; (2) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, con indebite maggiorazioni per recidiva e per continuazione, e che l'aumento di 5 mesi per la recidiva sarebbe dovuto essere ridotto in ragione del rito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile per essere in parte manifestamente infondato e in parte privo della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che il reato fosse consumato (quindi non operava la causa di non punibilità richiamata), e che non vi sia incompatibilità tra recidiva e continuazione, dovendosi applicare entrambe le aumentazioni se sussistono le condizioni. Quanto ai 5 mesi per recidiva, la Corte di appello aveva già chiarito che la misura teneva conto della diminuente del rito. Per l'inammissibilità totale il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen.

    La causa di non punibilità evocata dal ricorrente non opera perché il reato contestato è stato ritenuto consumato; la consumazione esclude la non punibilità richiamata.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesto il requisito di specificità dei motivi di ricorso; parte dei motivi è stata ritenuta priva della necessaria specificità e quindi inammissibile.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorso contiene deduzioni meramente reiterative di doglianze già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di appello; ciò ne determina l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Sez.3, n.54182 del 12/09/2018; Sez.4, n.21043 del 22/03/2018; Sez.5, n.51607 del 19/09/2017; Sez.2, n.18317 del 22/04/2016; Corte cost., 13/06/2000 n.186

    La Suprema Corte ha consolidato l'orientamento secondo cui non vi è incompatibilità tra recidiva e continuazione: se sussistono i presupposti, entrambe le maggiorazioni possono essere applicate (anche quando un reato è stato già oggetto di condanna irrevocabile). La Corte costituzionale e la giurisprudenza consentono di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati determinati da colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Se il reato è stato ritenuto consumato, la causa di non punibilità fondata su mera minaccia (art. 649 c.p.) non opera: la consumazione esclude la non punibilità.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente reiterativi di argomentazioni già valutate: mancanza di specificità ed eventuale ripetizione di doglianze già respinte dalla Corte di merito possono rendere il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Recidiva e continuazione possono coesistere: se ricorrono i presupposti per entrambe le istituzioni, è corretto applicare l'aumento per recidiva sul reato-base e successivamente l'aumento per continuazione.
  • La determinazione dell'aumento per recidiva deve tenere conto delle diminuzioni spettanti per il rito (es. diminuzione per rito abbreviato) ove la Corte di merito l'abbia correttamente valutato.
  • La presentazione di un ricorso inammissibile per colpa può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

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