Cassazione Penale, Sentenza n. 29178/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il procedimento trae origine da indagini sulla gestione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri svolto in convenzione con lo Stato e con la Regione siciliana da società operanti nel settore. A un dirigente operativo della flotta era stata applicata dal G.i.p. una misura cautelare coercitiva del divieto di dimora in alcuni comuni e una misura interdittiva. Il Tribunale del riesame ha annullato la misura coercitiva. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a plurime imputazioni provvisorie, in particolare: frode nelle pubbliche forniture, perché il giudice del riesame avrebbe erroneamente escluso la configurabilità del reato nei rapporti di concessione di servizio pubblico, trascurando che gran parte del costo del servizio gravava sulla pubblica amministrazione e non solo sull’utenza; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché il giudice avrebbe negato l’esistenza di un obbligo di iniziativa nella comunicazione delle avarie e avrebbe trascurato clausole contrattuali e dati documentali e testimoniali che, secondo l’accusa, dimostravano la trasmissione di documentazione incompleta o non veritiera; inoltre, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avesse valutato in modo frammentario gli elementi indiziari e avesse omesso di considerare dichiarazioni di soggetti indicati nell’atto di impugnazione e intercettazioni ritenute significative. Il ricorrente ha anche chiarito di avere interesse a una pronuncia sul quadro indiziario per stabilizzare il giudizio cautelare e per prevenire il rischio di reiterazione delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse complessivamente infondato e che il provvedimento del Tribunale del riesame fosse sorretto da motivazione congrua e logica. Quanto alla frode nelle pubbliche forniture, ha condiviso la ricostruzione secondo cui il reato presuppone che la prestazione sia diretta alla pubblica amministrazione contraente e non al pubblico indistinto degli utenti, sicché non è configurabile nel caso di concessione di servizio pubblico. Quanto alla truffa aggravata, ha rilevato che il Tribunale aveva spiegato l’assenza, a livello indiziario, di un obbligo di comunicazione autonoma delle avarie e la mancata dimostrazione tecnica della loro natura e portata, nonché l’irrilevanza della segnalazione ai fini della possibilità di risoluzione del rapporto; le censure del ricorrente miravano in realtà a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre rilevata l’assenza di specifiche doglianze sul reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.
Norme richiamate
art. 356 c.p.
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture non è configurabile quando il rapporto ha natura di concessione di servizio pubblico e la prestazione è resa in favore dell’utenza, non direttamente della pubblica amministrazione contraente; occorre il dualismo soggettivo tipico della fornitura alla PA.
art. 640-bis c.p.
Per la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il giudice ha escluso che risultasse dimostrato un obbligo di comunicazione autonoma delle avarie e ha ritenuto non provata, in sede indiziaria, la natura e la portata delle omissioni o falsità contestate.
art. 432 c.p.
Il ricorso non conteneva censure specifiche sulla ritenuta insussistenza dei gravi indizi per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.
art. 12 del Capitolato d'appalto
Richiamato dal ricorrente come clausola che non sarebbe stata considerata integralmente dal Tribunale; la Corte ha però ritenuto la censura di merito e non di legittimità.
art. 9 del Capitolato d'appalto
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di obblighi documentali di deposito degli estratti dei giornali di bordo; la Corte non ha accolto la censura perché diretta a contestare la valutazione del materiale indiziario.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari relativi ai gravi indizi di colpevolezza non consente una nuova valutazione del merito, ma solo la verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione del tribunale del riesame.
- La frode nelle pubbliche forniture richiede che la prestazione sia resa direttamente all’ente pubblico contraente; non è sufficiente che il servizio, pur regolato o finanziato in parte dalla PA, sia prestato in favore dell’utenza nell’ambito di una concessione di servizio pubblico.
- Nelle concessioni di servizi pubblici, gli eventuali inadempimenti del concessionario non integrano automaticamente la frode nelle pubbliche forniture, mancando il rapporto sinallagmatico diretto con la pubblica amministrazione che caratterizza la fattispecie.
- In sede cautelare, la censura sulla truffa aggravata non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze, quando il tribunale abbia motivato sull’assenza di un obbligo di iniziativa nella comunicazione e sulla mancata dimostrazione tecnica degli elementi fattuali essenziali.
- Quando il ricorso non articola doglianze specifiche su una determinata imputazione provvisoria, la Corte non è tenuta a riesaminarla nel merito.
- La frammentazione atomistica degli elementi indiziari è censurabile solo se la motivazione del giudice abbia realmente omesso una valutazione unitaria; non basta contrapporre una diversa lettura delle singole prove o dichiarazioni.
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