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Sentenza

Sentenza del 12/12/2017 n. 1789 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

ONLUS - Qualificazione -Requisiti. (Art.10 D.Lgs. 460/1997)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La qualificazione come ONLUS deve essere riconosciuta, in presenza degli elementi indicati, anche se i beneficiari non si trovano necessariamente in una situazione di disagio economico. Per una Casa di riposo, è sufficiente che l'attività sia prevalentemente rivolta a soggetti non autosufficienti e che il sistema delle rette, integrato da liberalità e attività volontaria, evidenzi una finalità solidaristica anziché meramente commerciale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e, in particolare, la verifica del requisito della solidarietà necessario per la qualificazione come ONLUS. Occorreva stabilire se le attività della Casa di riposo fossero rivolte a persone svantaggiate non soltanto sotto il profilo economico, ma anche per condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. Il requisito può essere riconosciuto quando le prestazioni sono prevalentemente destinate a persone non autosufficienti e le rette richieste hanno natura sostanzialmente solidaristica, essendo assimilabili a un prezzo politico e risultando integrate da donazioni, lasciti o prestazioni volontarie.

Norme richiamate

  • Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    Le attività devono essere dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

    Lo svantaggio rilevante ai fini ONLUS non deve essere necessariamente economico. Può derivare anche da condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. Nel caso di una Casa di riposo, la non autosufficienza degli ospiti può integrare il requisito della solidarietà, purché le rette abbiano carattere sostanzialmente politico e l'attività sia sostenuta anche da donazioni, lasciti o prestazioni volontarie.

Massime di principio

  • Per valutare la qualificazione come ONLUS non è sufficiente considerare soltanto la situazione economica dei destinatari: rilevano anche condizioni di non autosufficienza o altre forme di svantaggio personale e sociale.
  • Nel caso di strutture assistenziali, il requisito solidaristico è più facilmente riconoscibile quando la maggioranza degli utenti è effettivamente svantaggiata e l'attività non è organizzata secondo una logica esclusivamente commerciale.
  • Le rette richieste non escludono di per sé la finalità solidaristica, se sono assimilabili a un prezzo politico e non coprono integralmente i costi, che vengono sostenuti anche mediante donazioni, lasciti o volontariato.
  • La verifica deve basarsi sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, sulla tipologia degli utenti, sul livello delle rette e sulla presenza di effettivi elementi di mutualità o solidarietà, non soltanto sulla forma giuridica dell'ente.

Testo integrale

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