Sentenza del 12/12/2017 n. 1789 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
ONLUS - Qualificazione -Requisiti. (Art.10 D.Lgs. 460/1997)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa qualificazione come ONLUS deve essere riconosciuta, in presenza degli elementi indicati, anche se i beneficiari non si trovano necessariamente in una situazione di disagio economico. Per una Casa di riposo, è sufficiente che l'attività sia prevalentemente rivolta a soggetti non autosufficienti e che il sistema delle rette, integrato da liberalità e attività volontaria, evidenzi una finalità solidaristica anziché meramente commerciale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e, in particolare, la verifica del requisito della solidarietà necessario per la qualificazione come ONLUS. Occorreva stabilire se le attività della Casa di riposo fossero rivolte a persone svantaggiate non soltanto sotto il profilo economico, ma anche per condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. Il requisito può essere riconosciuto quando le prestazioni sono prevalentemente destinate a persone non autosufficienti e le rette richieste hanno natura sostanzialmente solidaristica, essendo assimilabili a un prezzo politico e risultando integrate da donazioni, lasciti o prestazioni volontarie.
Norme richiamate
Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
Le attività devono essere dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Lo svantaggio rilevante ai fini ONLUS non deve essere necessariamente economico. Può derivare anche da condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. Nel caso di una Casa di riposo, la non autosufficienza degli ospiti può integrare il requisito della solidarietà, purché le rette abbiano carattere sostanzialmente politico e l'attività sia sostenuta anche da donazioni, lasciti o prestazioni volontarie.
Massime di principio
- Per valutare la qualificazione come ONLUS non è sufficiente considerare soltanto la situazione economica dei destinatari: rilevano anche condizioni di non autosufficienza o altre forme di svantaggio personale e sociale.
- Nel caso di strutture assistenziali, il requisito solidaristico è più facilmente riconoscibile quando la maggioranza degli utenti è effettivamente svantaggiata e l'attività non è organizzata secondo una logica esclusivamente commerciale.
- Le rette richieste non escludono di per sé la finalità solidaristica, se sono assimilabili a un prezzo politico e non coprono integralmente i costi, che vengono sostenuti anche mediante donazioni, lasciti o volontariato.
- La verifica deve basarsi sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, sulla tipologia degli utenti, sul livello delle rette e sulla presenza di effettivi elementi di mutualità o solidarietà, non soltanto sulla forma giuridica dell'ente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 dic 2017Sentenza del 12/12/2017 n. 396 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 dic 2017Sentenza del 12/12/2017 n. 403 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 dic 2017Sentenza del 12/12/2017 n. 406 - Comm. Trib. Prov. Matera
- Sentenza · 12 dic 2017Sentenza del 12/12/2017 n. 407 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 dic 2017Sentenza del 12/12/2017 n. 417 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 dic 2017Sentenza del 12/12/2017 n. 557 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →