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Ordinanza

Ordinanza n. 621/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione di un Piano di Recupero di iniziativa privata per la demolizione, ricostruzione e ampliamento di una struttura alberghiera con riconversione residenziale, nonché atti connessi

Esito

RIMESSIONE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il Piano di Recupero relativo a una struttura alberghiera da demolire e ricostruire, con riconversione a residenza e incremento volumetrico del 40% in applicazione del c.d. Piano Casa regionale. L'intervento avrebbe consentito di elevare l'edificio da tre a sei piani fuori terra, oltre al piano seminterrato, in deroga agli strumenti urbanistici e territoriali e alla disciplina sulle altezze e sulle distanze. I proprietari degli immobili adiacenti hanno dedotto il pregiudizio derivante soprattutto dall'incremento dell'altezza, ritenuto idoneo a ridurre luce, aerazione e visuale. Nel corso dell'esame del ricorso, il TAR ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. Marche n. 26/2022 e dell'art. 1, comma 1, della l.r. Marche n. 4/2023, nella parte in cui hanno prorogato il regime derogatorio del Piano Casa fino al 31 dicembre 2023. Il dubbio concerne la possibile trasformazione di una disciplina eccezionale e transitoria in una disciplina sostanzialmente ordinaria, per effetto di reiterate proroghe protrattesi per circa tredici anni, con possibile compromissione della pianificazione urbanistica e paesaggistica e della necessaria ponderazione degli interessi connessi al governo del territorio e alla tutela dell'ambiente.

La decisione

Il TAR, pronunciando con ordinanza non definitiva, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali che hanno prorogato fino al 31 dicembre 2023 la validità del regime derogatorio del Piano Casa. Ha evidenziato che la disciplina consente deroghe alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali, comprese quelle relative ad altezze, volumetrie e numero dei piani, e che il PRG comunale era adeguato al Piano Paesistico Ambientale regionale; pertanto, la deroga urbanistica comunale potrebbe implicare anche una deroga allo strumento paesaggistico regionale. Il Collegio ha ravvisato possibili violazioni dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 41-quinquies della l. n. 1150/1942 e al d.m. n. 1444/1968, nonché degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., quanto alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La riduzione della proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2023 è stata ritenuta non sufficiente a escludere i dubbi di costituzionalità. La questione è stata considerata rilevante perché, ove le disposizioni fossero espunte dall'ordinamento, verrebbe meno la possibilità di presentare e approvare il progetto con l'incremento di altezza da tre a sei piani, centrale nella controversia. Il giudizio è stato sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e gli adempimenti di notificazione e comunicazione previsti nel dispositivo; il TAR non ha deciso definitivamente sull'impugnazione degli atti comunali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l.r. Marche n. 26/2022

    Disposizione regionale di proroga del termine di validità del regime derogatorio del Piano Casa; il TAR ne dubita la legittimità costituzionale.

  • art. 1, comma 1, l.r. Marche n. 4/2023

    Disposizione regionale che ha ridotto al 31 dicembre 2023 la precedente proroga, mantenendo la possibilità di presentare progetti soggetti al regime derogatorio; il TAR ne dubita la legittimità costituzionale.

  • art. 4, comma 1, l.r. Marche n. 22/2009

    in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali

    Prevede deroghe a varie prescrizioni urbanistiche, comprese quelle relative ad altezze, densità edilizia, volumetrie e numero dei piani.

  • art. 4, comma 2, l.r. Marche n. 22/2009

    dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici

    Estende il regime derogatorio anche alla disciplina delle distanze e delle altezze massime.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Parametro costituzionale prospettato per il possibile contrasto della disciplina regionale con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, in relazione all'art. 41-quinquies della l. n. 1150/1942 e al d.m. n. 1444/1968.

  • art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    Parametro costituzionale concernente la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, potenzialmente inciso da deroghe regionali estese anche agli strumenti territoriali e paesaggistici.

  • art. 9 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato in relazione alla tutela del paesaggio e alla necessità di una visione complessiva degli interessi coinvolti nel governo del territorio.

  • art. 41-quinquies l. n. 1150/1942

    Norma statale richiamata quale parametro interposto rispetto al possibile contrasto della disciplina regionale sulle deroghe urbanistiche.

  • d.m. n. 1444/1968

    Normativa statale richiamata quale parametro interposto in materia di standard urbanistici, distanze e limiti all'edificazione.

  • art. 11 d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008

    Norma statale indicata quale origine del c.d. Piano Casa.

  • art. 5 d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011

    Norma statale indicata quale prosecuzione del c.d. Secondo Piano Casa.

Massime di principio

  • La reiterata proroga di una disciplina urbanistica eccezionale e transitoria, che consente interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici e territoriali, può sollevare dubbi di legittimità costituzionale quando trasformi la disciplina derogatoria in un regime sostanzialmente ordinario, sottraendo gli interventi a una stabile e coerente pianificazione del territorio.
  • Una disciplina regionale che consenta deroghe a piani urbanistici comunali, provinciali e regionali può incidere anche sulla tutela paesaggistica e ambientale quando gli strumenti urbanistici derogati siano coordinati o adeguati agli strumenti paesaggistici regionali.
  • La mera riduzione della durata di una proroga legislativa non esclude necessariamente l'illegittimità costituzionale della disciplina, se la proroga continua a inserirsi in una sequenza di reiterazioni che abbia fatto perdere al regime derogatorio il carattere della straordinarietà.
  • La questione di legittimità costituzionale è rilevante nel giudizio sugli atti urbanistici quando l'eventuale caducazione della norma regionale prorogatrice eliminerebbe la base normativa necessaria per l'intervento edilizio contestato.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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