Sentenza n. 927/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e nota ministeriale ritenuta soprassessoria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di VIA presentata il 12 febbraio 2024 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 64,24 MW e sulle relative opere di connessione. Ha dedotto il superamento dei termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, sia del termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione sia del termine complessivo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza adozione dello schema o del provvedimento finale di VIA. Ha inoltre chiesto l’accertamento della natura soprassessoria, o in subordine l’annullamento, della nota ministeriale del 16 aprile 2026. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto prima del decorso di centotrenta giorni dalla seconda pubblicazione della documentazione progettuale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto che, in caso di nuova pubblicazione conseguente a integrazioni progettuali, l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 riapra il termine per le osservazioni limitatamente alle modifiche o integrazioni, senza far decorrere un nuovo termine complessivo di centotrenta giorni per la conclusione del procedimento di VIA. In ogni caso, il silenzio-inadempimento ha natura permanente e il sopravvenuto decorso del termine durante il giudizio impedisce di imporre al ricorrente la proposizione di un nuovo ricorso. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché i termini perentori stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 erano scaduti senza conclusione del procedimento. Il criterio di priorità basato sulla potenza degli impianti non deroga ai termini procedimentali e non consente una sospensione indefinita dei procedimenti relativi a progetti non prioritari. Tuttavia, in applicazione dell’indirizzo del Consiglio di Stato, la tutela è stata conformata al sistema delle quote: i Ministeri devono provvedere entro novanta giorni, assicurando la valutazione del progetto nell’ambito della quota, non inferiore ai due quinti, riservata ai progetti PNIEC non prioritari, senza consentire il superamento dei progetti già calendarizzati. Il Ministero dell’Ambiente deve inoltre rendere evidenti i criteri organizzativi adottati per la calendarizzazione. In caso di mancata ottemperanza potrà essere nominato un commissario ad acta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza di VIA e l’avvio del procedimento relativo al progetto.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/2006
L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e [...] avvia una nuova consultazione del pubblico.
La nuova consultazione conseguente a integrazioni riguarda esclusivamente le modifiche o integrazioni progettuali e non determina la decorrenza di un nuovo termine complessivo di centotrenta giorni per la conclusione della VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
La Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
Impone termini specifici per l’espressione della Commissione e per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA relativo ai progetti considerati dalla disposizione.
art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La perentorietà dei termini vincola l’amministrazione e rende illegittima l’inerzia non giustificata da criteri organizzativi o da difficoltà operative.
art. 31 c.p.a.
Consente la tutela contro il silenzio dell’amministrazione mediante l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna a provvedere entro un termine.
art. 117 c.p.a.
L’azione contro il silenzio può proseguire quando l’inerzia diviene configurabile nelle more del giudizio, senza necessità di instaurare un nuovo processo.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006
Il criterio legislativo di priorità e il sistema delle quote organizzano la calendarizzazione dei progetti, ma non derogano ai termini perentori di conclusione dei procedimenti di VIA.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare la motivazione di precedenti conformi, utilizzata dal TAR per integrare la motivazione della decisione.
Massime di principio
- La nuova pubblicazione della documentazione progettuale conseguente a integrazioni riapre il termine per osservazioni limitatamente alle modifiche o integrazioni apportate, ma non fa decorrere un nuovo termine complessivo per la conclusione del procedimento di VIA, che continua a decorrere dalla pubblicazione originaria della documentazione.
- I termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per il procedimento di VIA hanno natura perentoria e il loro inutile decorso determina l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione, anche quando il progetto non rientri tra quelli prioritari.
- Il criterio di priorità nella trattazione dei progetti PNIEC ha rilevanza organizzativa interna e non può essere interpretato come deroga ai termini legali di conclusione del procedimento, né come autorizzazione a sospendere indefinitamente i procedimenti relativi ai progetti non prioritari.
- Le difficoltà organizzative e l’elevato numero di istanze non giustificano il mancato rispetto dei termini perentori di VIA, imponendo all’amministrazione l’adozione di adeguate misure organizzative senza trasferire le conseguenze del ritardo sul privato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il sopravvenuto decorso del termine per provvedere durante il processo consente al giudice di esaminare la domanda senza dichiararla inammissibile per tardiva proposizione, poiché il silenzio-inadempimento ha natura permanente.
- Quando il progetto non prioritario è inserito in un sistema legislativo di quote, la condanna dell’amministrazione a provvedere deve rispettare la calendarizzazione prevista per la relativa quota: il ricorrente ottiene la definizione del procedimento entro il termine giudiziale, ma senza scavalcare i progetti di diversa quota già calendarizzati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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