Cassazione Penale, Sentenza n. 35190/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la nullità del giudizio perché, pur essendo sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Martinsicuro con divieto di allontanarsi senza autorizzazione, non fu messo in condizione di partecipare all'udienza del 05/11/2018. L'imputato era stato autorizzato a recarsi al Tribunale per l'udienza del 15/10/2018 ma non per quella del 05/11/2018; alla seconda udienza il processo fu istruito e deciso in sua assenza. Inoltre deduceva violazione di norme relative al giudizio abbreviato (artt. 438-442 e 492 c.p.p.), sostenendo che la richiesta fosse stata ritenuta tardiva a causa di un errato computo dell'apertura del dibattimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente. Ha stabilito che, quando il giudice è a conoscenza che l'imputato è sottoposto a una limitazione della libertà personale che di fatto gli impedisce di partecipare all'udienza (anche obbligo di dimora in altro Comune), non può considerare l'assenza come una rinuncia implicita: deve, d'ufficio e senza che l'imputato lo richieda espressamente, adottare i provvedimenti necessari per assicurare la sua presenza o rinviare l'udienza. Poiché nel caso di specie l'imputato risultava legittimamente impedito e il giudice non adottò misure per assicurarne la partecipazione, il giudizio di primo grado e la conferma in appello risultano nulli. La Cassazione ha annullato con rinvio e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata in relazione al reato per cui l'imputato era processato; non oggetto di interpretazione decisiva sulla questione cautelare
art. 337 cod. pen.
Norma sostanziale citata come capo d'imputazione
art. 582 cod. pen.
Norma sostanziale citata come capo d'imputazione
artt. 438-442 e 492 cod. proc. pen.
Norme processuali relative al giudizio abbreviato richiamate nel secondo motivo; la decisione ha tuttavia ritenuto assorbito il motivo principale di nullità, senza risolvere definitivamente tutte le questioni collegate all'ammissione del rito abbreviato
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato nei principi: norma che disciplina il rinvio quando sussiste il dubbio su un impedimento (obbligo del giudice di rinviare se l'assenza può essere dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento)
art. 420-quinquies cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo del giudice di disporre la traduzione dell'imputato detenuto o ristretto in caso di partecipazione necessaria, senza necessità di istanza dell'imputato
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e del diritto dell'imputato a partecipare al giudizio, invocato a supporto della necessità di assicurare la presenza dell'imputato
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c), d), e)
Richiamata per il principio che la partecipazione dell'imputato è garanzia fondamentale dell'equo processo; la rinuncia deve essere non equivoca
Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, comma 3
Richiamato come principio internazionale sul diritto a un equo processo e alla presenza dell'imputato
Massime di principio
- Se il giudice è a conoscenza che l'imputato è sottoposto a una limitazione della libertà che impedisce di partecipare all'udienza (detenzione, arresti domiciliari, obbligo di dimora in altro Comune ecc.), non può considerare la sua assenza come rinuncia implicita: deve, d'ufficio, adottare provvedimenti per assicurare la partecipazione o rinviare l'udienza.
- La rinuncia al diritto di partecipare al processo deve essere inequivoca, consapevole e non presunta dal silenzio: l'assenza non equivale automaticamente a rinuncia se esiste un impedimento noto.
- La regola vale anche quando l'imputato è citato in condizioni di libertà ma vincolato da misure che richiedono autorizzazione per spostarsi: il silenzio dell'imputato circa la richiesta di autorizzazione non trasferisce l'onere al giudice di interpretarlo come volontà di non partecipare.
- In pratica il giudice deve valutare, anche in termini probabilistici, la sussistenza di un impedimento e, se ricorrente, disporre le misure necessarie (autorizzazione, traduzione, rinvio). L'inosservanza può determinare la nullità del giudizio.
- Per la difesa: pur essendo opportuno chiedere tempestivamente le autorizzazioni necessarie per la partecipazione, l'assenza di tale richiesta non priva automaticamente l'imputato della protezione giudiziaria; resta l'obbligo per il giudice di intervenire quando è a conoscenza della limitazione della libertà personale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →