Cassazione Civile, Ordinanza n. 04689/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da una lavoratrice contro un’azienda ospedaliera per ottenere l’attuazione di un giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’assunzione e costituito il rapporto di lavoro con decorrenza dal 4.12.2003. In sede di merito, l’azienda era stata ritenuta inadempiente per non avere riattivato il rapporto, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni e delle differenze retributive maturate, al netto dell’aliunde perceptum. La Corte d’appello, con sentenze non definitiva e definitiva, aveva ridotto la somma dovuta. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché il rapporto con la lavoratrice sarebbe stato costituito dal 2.3.2009 a seguito di altro concorso e la carriera sarebbe stata poi ricostruita, con conseguente insussistenza della mora credendi; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione, sostenendo che la domanda della lavoratrice riguardava solo la ricostituzione del rapporto nel periodo 2003-2009 e che la Corte territoriale avrebbe pronunciato su un accertamento non richiesto; 3) violazione degli artt. 2932, 1223 e 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., deducendo che il capo sulla mancata condanna alle retribuzioni perse sarebbe coperto da giudicato e che comunque mancavano i presupposti di un danno risarcibile, anche per assenza di prova della disoccupazione e per mancata costituzione in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a contestare l’accertamento di merito compiuto dalla Corte d’appello sulla richiesta di riattivazione del rapporto e sulla pretesa economica della lavoratrice, sollecitando una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre evidenziato carenze di autosufficienza, perché i motivi non trascrivevano integralmente né localizzavano con precisione gli atti richiamati. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o per introdurre una critica al merito della decisione.
artt. 99 e 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata prospettata, ma ritenuta in concreto non decisiva perché i motivi tendevano comunque a contestare il fatto accertato dal giudice di merito.
art. 2932 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’incompatibilità tra pronuncia costitutiva del rapporto e risarcimento del danno da ritardo nell’assunzione.
art. 1223 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la risarcibilità del pregiudizio economico asseritamente derivante dal ritardo nell’assunzione.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di giudicato sul rigetto della pretesa risarcitoria.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso giudicato interno o esterno sulla domanda economica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. S.U. n. 8950/2022
Richiamata per ribadire che l’onere di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati non va inteso in modo eccessivamente formalistico, ma resta necessario per l’ammissibilità delle censure.
Cass. S.U. n. 34476/2019
Richiamata per affermare che non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito mediante una rivalutazione dei fatti.
Cass. n. 8758/2017
Richiamata insieme alle Sezioni Unite per escludere che il ricorso possa essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo quando la censura, nella sostanza, mira a contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- Non è consentito dedurre formalmente violazioni di legge per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L’ammissibilità del ricorso per cassazione richiede l’indicazione puntuale e la precisa localizzazione degli atti e dei documenti richiamati a fondamento delle censure.
- Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante contestazioni rivolte all’accertamento dei fatti storici compiuto dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
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