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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09578/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello su più profili: Alfonso e Domenico denunciavano la mancata motivazione riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata motivazione sulla sospensione condizionale della pena, ritenendo che, dopo il giudizio rescindente della Cassazione, il giudice del rinvio dovesse riesaminare d'ufficio tali questioni. Marco censurava la mancata motivazione sulla sospensione condizionale della pena dopo la rideterminazione. Vincenzo deduceva la mancata motivazione circa il diniego del beneficio della non menzione e, con altro motivo, contestava l'omessa declaratoria di prescrizione per l'annualità 2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi rivolti alla mancata concessione o motivazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice di merito non è obbligato a riconoscere né a motivare il diniego delle attenuanti generiche se la parte non ha formulato una specifica istanza nelle conclusioni; analogamente, il mancato esercizio d'ufficio dei benefici non è deducibile in cassazione se non sollecitato in sede di merito. Quanto alla questione della prescrizione riferita all'annualità 2014 invocata da Vincenzo, la Corte ha confermato che l'annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena produce giudicato progressivo sulla responsabilità e impedisce che, nel giudizio di rinvio, si deduca la prescrizione di fatti per i quali la responsabilità è divenuta irrevocabile. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti come inammissibili; tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale contestata per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza d'appello aveva già dichiarato responsabilità per alcune annualità non oggetto di motivo di cassazione

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale contestata per occultamento o distruzione di scritture contabili; la Corte d'appello ha assolto per insussistenza del fatto

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Fondamento normativo dei motivi di nullità per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi infondati perché non era stata fatta in sede di merito una specifica richiesta delle misure o dei benefici impugnati

  • art. 163 c.p.

    Riguarda i presupposti della sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato che il mancato esercizio d'ufficio del beneficio, se non sollecitato in sede di merito, non è motivo di cassazione

  • art. 597 comma 5 c.p.p.

    Richiamato per spiegare la natura e i limiti del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio benefici di legge; tale potere resta discrezionale e la mancata esercitazione non integra vizio impugnabile se non sollecitata

  • art. 624 c.p.p. comma 1

    Applicato per il principio che l'annullamento con rinvio limitato alla pena determina la formazione del giudicato progressivo sulla responsabilità, impedendo che sul rinvio venga dedotta la prescrizione per i capi già irrevocabilmente accertati

  • art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Richiesto per i contenuti minimi della motivazione della sentenza; la Corte ha osservato che la motivazione non impone l'espressione sull'eventuale applicazione dei benefici quando non richiesti dalle parti

Massime di principio

  • Il giudice di merito non è obbligato a concedere né a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche se la parte non ha formulato una specifica istanza in sede di conclusioni; l'assenza di tale sollecitazione rende inammissibile, in Cassazione, la censura sulla mancata concessione o motivazione
  • Il mancato esercizio d'ufficio dei benefici (attenuanti o sospensione condizionale) in appello non costituisce automaticamente vizio deducibile in Cassazione se il relativo potere discrezionale non è stato sollecitato dalla parte in sede di merito
  • Quando la Corte di legittimità annulla senza rinvio limitatamente alla pena o ad alcune annualità, con conservazione dell'affermazione di responsabilità, si forma un giudicato progressivo sulla responsabilità che impedisce di allegare la prescrizione di quegli stessi capi nel giudizio di rinvio
  • Per preservare questioni relative a benefici e attenuanti per il controllo in Cassazione è essenziale formulare richieste concrete e specifiche nelle conclusioni del giudizio d'appello (o, se la condanna interviene per la prima volta in appello, presentare conclusioni subordinate nel primo grado)
  • L'inammissibilità del ricorso per Cassazione comporta normalmente condanna alle spese e, salvo colpa grave della parte, anche una somma a favore della Cassa delle ammende come sanzione equitativa

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