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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21895/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Il ricorrente, conduttore di un immobile destinato ad uso commerciale, impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento e la sua condanna al pagamento dei canoni scaduti fino al rilascio dell'immobile. In fatto, egli deduceva di aver stipulato il contratto con il custode giudiziario nominato nella divisione ereditaria del bene e sosteneva di aver sostenuto costi rilevanti per ottenere l'agibilità dei locali, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del proprio credito e la compensazione con quanto dovuto alla locatrice. Con il primo motivo denunciava ultrapetizione, assumendo che la controparte non avesse mai domandato la condanna al pagamento dei canoni, ma solo la risoluzione del contratto. Con il secondo motivo lamentava che la sentenza non avesse considerato l'assenza del certificato di agibilità al momento della stipula e i lavori da lui eseguiti. Con il terzo motivo censurava la motivazione come apparente o comunque insufficiente e contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva localizzato negli atti processuali gli scritti difensivi della controparte su cui fondava la censura di ultrapetizione e non aveva dimostrato che le conclusioni invocate fossero state ribadite in udienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a una situazione relativa a un precedente contratto di locazione e comunque non diretto a colpire la ratio decidendi, che si fondava sull'assenza di prova del nesso causale tra le spese sostenute e l'agibilità dell'immobile per l'uso commerciale. Il terzo motivo è stato inammissibile perché il vizio motivazionale denunciato si basava sul contrasto con le risultanze processuali, profilo estraneo al controllo di legittimità nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente soccombente è stata condannata a rifondere le spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione: il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni delle parti.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non rilevante nella decisione di inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone l'onere di indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di evitare la produzione degli atti solo se il ricorrente dichiara specificamente di fare affidamento sulla loro presenza nel fascicolo di ufficio o di parte, con puntuale indicazione.

  • art. 395 c.p.c.

    Il vizio dedotto sul secondo motivo, per come formulato, presentava i tratti di un errore revocatorio, e dunque andava eventualmente fatto valere nei modi propri della revocazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Fondamento della censura di nullità della sentenza per violazione di norme processuali o motivazione apparente, nei limiti denunciati.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione di legge e di omesso esame/vizio motivazionale, ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle doglianze.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce un vizio di ultrapetizione deve indicare in modo specifico gli atti processuali da cui risulterebbe il petitum effettivo e deve anche localizzarli nel fascicolo, adempiendo all'onere di autosufficienza.
  • La censura di legittimità non può limitarsi ad affermare un contrasto tra la decisione impugnata e le risultanze processuali senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza; il motivo è inammissibile se non coglie la reale ragione decisoria.
  • Il vizio motivazionale deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è circoscritto al minimo costituzionale: è denunciabile solo una motivazione meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o del tutto incomprensibile, non il semplice difetto di sufficienza o la diversa lettura delle prove.
  • Se il giudice di merito rigetta una domanda per mancanza di prova del nesso causale tra le spese sostenute e il vantaggio giuridicamente rilevante invocato, il ricorso per cassazione deve attaccare proprio tale carenza probatoria e non un fatto diverso o antecedente non decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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