Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14227/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo, con particolare riferimento alla determinazione della "quota B" del trattamento, cioè la parte relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riliquidato la quota B senza applicare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo che tale limite operasse solo per la quota A e fosse stato superato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ricorreva deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale non era stato abrogato, né espressamente né per incompatibilità, e restava applicabile anche alla quota B. In via subordinata, con il secondo motivo, l'ente previdenziale censurava la mancata declaratoria di prescrizione di una parte delle differenze pensionistiche richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo errata l'interpretazione della Corte territoriale sulla pretesa abrogazione tacita del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile. Ha confermato il principio già affermato in precedenti recenti, secondo cui, anche per la quota B delle pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, non si considerano le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha inoltre respinto la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, ritenendo non fondato il dubbio di illegittimità prospettato. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento del secondo motivo, relativo alla prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non risulta abrogato né espressamente né per incompatibilità.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    La nuova disciplina della quota B non elimina il massimale pensionabile previsto dalla normativa previgente, dovendo le due disposizioni essere lette in modo compatibile.

  • art. 2, comma 22, lett. a), L. 8 agosto 1995, n. 335

    Il criterio della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni pensionistiche; l'interpretazione che conserva il massimale è compatibile con la legge delega.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina previdenziale è valutata alla luce dell'adeguatezza e proporzionalità della tutela, che non risultano compromesse dalla previsione del tetto pensionabile nel particolare sistema dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem le argomentazioni delle precedenti pronunce conformi.

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare se non vi è una abrogazione espressa o incompatibilità insanabile con la disciplina successiva.
  • La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non richiede una corrispondenza matematica o integrale tra base contributiva e base pensionabile; il sistema previdenziale può legittimamente prevedere limiti al computo pensionistico purché non sia compromessa la funzione di adeguatezza della tutela.
  • La questione di costituzionalità è infondata quando la disciplina contestata si inserisce in un assetto complessivamente favorevole agli assicurati e rispetta la proporzionalità richiesta dall'art. 38 Cost.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la regola di calcolo della prestazione assorbe i motivi subordinati relativi a profili consequenziali, come la prescrizione di parte delle differenze richieste.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.