Cassazione Penale, Sentenza n. 33810/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato. Le censure principali erano: 1) presunta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata motivazione rafforzata a fronte della riforma di una assoluzione; 2) mancata applicazione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) dedotta per fatto di avere assunto il controllo dell'imbarcazione per evitare un naufragio; 3) illegittima applicazione delle aggravanti previste dall'art. 12, comma 3 (lett. a, b, c, d) del d.lgs. n.286/1998 e dell'aumento previsto dal comma 3‑bis; 4) inesistente finalità di profitto contestata ai sensi del comma 3‑ter dello stesso art. 12; 5) errata valutazione della partecipazione di minima importanza, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, vizio nella applicazione dell'art. 114 e 62‑bis c.p. e nell'irrogazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o reiterativi i motivi: ha confermato che, quando l'assoluzione di primo grado ha motivazione generica, il giudice d'appello che motiva compiutamente non è obbligato a una 'motivazione rafforzata'; ha condiviso la valutazione di merito della Corte d'appello secondo cui gli elementi probatori (dichiarazioni dei migranti, dichiarazioni del coimputato, modalità del viaggio, ridotto pagamento e training alla guida) erano sufficienti a dimostrare la responsabilità, l'elemento psicologico e la sussistenza delle aggravanti (numero dei migranti, condizioni degradanti, pericolo per la vita e finalità di profitto) e a escludere lo stato di necessità e l'attenuante della minima partecipazione. Ha confermato la correttezza della dosimetria e dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (restano ferme le condanne di appello: ciascuno a 4 anni e 6 mesi di reclusione e euro 1.340 di multa, espulsione a pena espiata, interdizione dai pubblici uffici per 5 anni).
Norme richiamate
art. 54 cod. pen.
L'esimente dello stato di necessità non è stata ritenuta applicabile: la Corte ha valutato insufficiente la prova di un pericolo attuale e inevitabile e ha ritenuto assente la non volontarietà della condotta e la inevitabilità dell'azione.
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n.286
comma 3 (lett. a, b, c, d), comma 3‑bis, comma 3‑ter
La Corte d'appello ha ritenuto provate le aggravanti previste (nazionalità dei trasportati non necessaria in senso stringente se gli altri elementi provano il fatto; pericolo per la vita e condizioni degradanti ricollegate al numero e alle modalità del trasporto) e la finalità di profitto può essere desunta dal contesto (ridotto pagamento, rapporti con gli organizzatori).
art. 114 cod. pen.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha esercitato il suo potere discrezionale ritenendo non sussistenti elementi positivi tali da giustificare le attenuanti generiche.
art. 62‑bis cod. pen.
Contestata l'attenuante della minima partecipazione: la Corte ha ritenuto che il ruolo di scafista, anche se coadiuvato da apparecchiature, non sia minimale se ha inciso sull'ingresso illegale e sulla gestione dei migranti.
art. 235 cod. pen.
Applicata la misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata: la Corte ha ritenuto sussistente pericolosità sociale alla luce delle modalità del fatto e dei contatti con gli organizzatori.
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente con riguardo alla dosimetria della pena: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito, corretta e motivata, non sia sindacabile in sede di legittimità se congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Procedura trattata per iscritto ai sensi della norma richiamata; elemento processuale procedurale senza incidenza sul merito.
Massime di principio
- Se l'assoluzione di primo grado è motivata in modo generico e meramente assertivo, il giudice d'appello che riforma in condanna non è obbligato a una motivazione 'rafforzata' purché motivi analiticamente e compiutamente la riforma.
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede prova concreta del pericolo attuale, della non volontarietà e dell'inevitabilità dell'azione: la mera necessità invocata a posteriori o generiche condizioni difficili non sono sufficienti.
- Il ruolo di 'scafista' anche se coadiuvato da strumenti elettronici o da un pilota automatico non è automaticamente marginale; la partecipazione può integrare favoreggiamento se ha contribuito materialmente all'ingresso illegale o alla gestione dei migranti.
- La finalità di profitto e le aggravanti previste dall'art.12 d.lgs. 286/1998 possono essere desunte da elementi indiziari come la ridotta corresponsione del prezzo, il rapporto con gli organizzatori, le modalità del viaggio e la gestione dei migranti (es. sottrazione di telefoni, istruzioni impartite).
- Le censure che riediscono in fatto la valutazione delle prove rese dal giudice di merito e chiedono una rivalutazione della dosimetria sono, di regola, inammissibili se la motivazione di merito è logica, congrua e sufficientemente argomentata.
- Nelle ipotesi di processi per favoreggiamento dell'immigrazione via mare, le dichiarazioni dei migranti e gli elementi concreti del viaggio (numero di persone, condizioni del natante, contatti con organizzatori, addestramento) hanno forte valore probatorio ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo e dell'applicabilità delle aggravanti.
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