Sentenza n. 838/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dell’ ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RISPRISTINO STATO LUOGHI DEL 26 DEL 19.7.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa all'ampliamento abusivo di un terrazzino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 26 del 19 luglio 2022, con cui era stata ordinata la demolizione di un ampliamento abusivo del terrazzino a sbalzo, consistente nell'estensione di circa un metro rispetto alla consistenza originaria. Sono state dedotte articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Le ricorrenti hanno inoltre prospettato la litispendenza con un giudizio già pendente dinanzi al Consiglio di Stato, relativo ad altre opere abusive presso il medesimo immobile, e la violazione dell'art. 34 del d.P.R. 380/2001, assumendo la sussistenza di pregiudizi per la statica dell'intero edificio in caso di demolizione delle parti abusive.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione delle ricorrenti, resa nella memoria del 21 ottobre 2025, circa il venir meno dell'interesse alla decisione, conseguente all'adozione da parte del Comune, il 23 settembre 2025, dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito delle censure di legittimità. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti con riferimento ai pregiudizi per la statica dell'edificio che sarebbero derivati dalla demolizione; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara e documenta il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione di una sopravvenienza amministrativa che realizza la finalità perseguita, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso; le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
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