Cassazione Penale, Sentenza n. 10118/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento di liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 10/11/2012 e il 15/02/2016. Lia deduceva carenza o apparenza di motivazione e errata applicazione della normativa in relazione all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, sostenendo che il Tribunale non aveva valutato sufficientemente il lungo intervallo temporale (circa quattro anni) tra la detenzione e i delitti successivi e non aveva dimostrato che la partecipazione al percorso rieducativo fosse stata meramente strumentale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale di Sorveglianza: la commissione, dopo la scarcerazione, di reati gravissimi (tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo), dotati di rilevante dolo, legittima la deduzione che la partecipazione rieducativa tenuta in carcere sia stata meramente formale e non effettiva. La Corte ha ricordato il principio secondo cui trasgressioni successive possono riflettersi anche sui semestri antecedenti quando manifestino la mancata adesione all'opera di rieducazione, e che la gravità della violazione deve essere tanto maggiore quanto più lontani sono i periodi interessati. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità, ma la decisione è stata di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario
La norma e la giurisprudenza interpretano la valutazione della liberazione anticipata in termini frazionati per semestri, ma ammettono che una violazione successiva, se sufficientemente grave, possa incidere negativamente anche sui semestri antecedenti perché dimostra la mancata adesione all'opera di rieducazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Le censure dedotte concernono vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse esauriente e non viziata ai sensi di tali disposizioni
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma non è isolata: una condotta successiva grave può togliere credito anche a semestri antecedenti se dimostra persistenza di adesione alla delinquenza
- Più è ampia la distanza temporale tra i semestri per i quali si chiede il beneficio e la condotta successiva, maggiore deve essere la gravità della violazione che nega la rieducazione
- Il giudice deve motivare logicamente la correlazione tra la condotta successiva e la mancata rieducazione precedente; è sufficiente una motivazione non contraddittoria che dimostri aver valutato i fatti e il lasso temporale
- Il ricorrente, per contrastare tale valutazione, deve offrire elementi specifici e probatori (es. attenuanti, natura occasionale della condotta, elementi che dimostrino reale rieducazione nel periodo carcerario) e non solo censure generiche
- Reati caratterizzati da elevato dolo e da collegamenti con ambienti criminali sono particolarmente idonei a dimostrare la persistenza della pericolosità e dunque a precludere benefici maturati in periodi antecedenti
- In fase di opposizione o ricorso è strategico produrre prove concrete di comportamento positivo nel periodo carcerario e contestazioni puntuali dei fatti e delle modalità della recidiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9895/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9897/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9899/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9905/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9906/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9907/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →