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Sentenza

Sentenza n. 3197/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L'ESECUZIONE Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 3715/2024 pubbl. il 27/03/2024 Tribunale di Roma Sez. Lavoro resa all'esito del giudizio RG n. 24412/2023, dal Giudice dott.ssa Orrù, notificata dapprima in data 28/03/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 31/01/2025.

Giustizia amministrativa202511849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 3715/2024, passata in giudicato, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento del Ministero e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compreso l'accredito degli importi spettanti per gli anni scolastici individuati nella pronuncia del giudice ordinario. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione all'obbligo di riconoscere il beneficio economico previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente dall'art. 1 della legge n. 107/2015. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione della sentenza né indicare sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza del Ministero. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso. Poiché l'attività richiesta dalla sentenza del Tribunale di Roma non risultava eseguita e il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare il contrario o a giustificare l'inadempimento, il giudice ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese processuali, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1 legge n. 107/2015

    beneficio economico di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al personale docente e oggetto dell'obbligo di esecuzione imposto al Ministero.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la sentenza imponga all'Amministrazione un obbligo di conformazione nel caso deciso.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato nel dirigente generale competente per materia dell'Amministrazione inadempiente, con previsione dell'assenza di facoltà di delega e senza compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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