Sentenza n. 1202/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 623/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1132/2025 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2025, notificata il 30.10.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 623/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al contributo per la formazione e condannato l’Amministrazione ad accreditarne l’importo nominale di 1.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 623/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 ottobre 2025, notificata il 30 ottobre 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnare le somme spettanti per gli anni scolastici accertati, con le modalità indicate nella sentenza. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e tenuto a provvedere nei successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel caso deciso, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, prima della proposizione del ricorso, rende procedibile l’azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.
La norma è indicata quale fondamento del beneficio formativo già riconosciuto dal giudicato da eseguire; la decisione di ottemperanza impone all’Amministrazione di attuare l’obbligo di assegnazione delle somme stabilito nel titolo.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina richiamata consente, nel giudizio amministrativo, la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La norma è applicata per disporre la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un titolo di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, prima della sua proposizione, sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale adempimento entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già pagato.
- In caso di persistente inerzia, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che questi intervenga, su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e fissando il termine per l’esecuzione dell’incarico.
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