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Ordinanza

Ordinanza n. 161/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento di rigetto della Prefettura di Livorno notificato il 9/12/2025 che dispone il rigetto della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro nell’ambito della procedura di accesso alle quote extraflussi ai sensi dell’art. 2 DL n. 145/2024 convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289) della pratica identificata dal Codice Pratica: P-LI/L/Q/2025/101221; - di ogni atto prodromico, nonché di ogni atto anche non conosciuto, presupposto, connesso e successivo a quelli sopra indicati e che, anche interpretati, abbiano determinato i provvedimenti impugnati, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro nell’ambito della procedura di accesso alle quote extraflussi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Livorno, notificato il 9 dicembre 2025, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del nulla osta al lavoro presentata nell’ambito della procedura di accesso alle quote extraflussi prevista dall’art. 2 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024. Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, estendendo l’impugnazione agli atti prodromici, presupposti, connessi e successivi, con riserva di motivi aggiunti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specifici motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento, né una contestazione puntuale della relativa motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha rilevato che appariva dubbia la sussistenza del periculum in mora derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, poiché l’attuale titolo di soggiorno posseduto dalla ricorrente le consente di lavorare. La mancanza, allo stato, di un pregiudizio grave e attuale derivante dall’efficacia del diniego ha impedito la concessione della sospensione, senza che l’ordinanza svolgesse una specifica valutazione sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    Normativa sostanziale richiamata quale base della procedura di accesso alle quote extraflussi per il rilascio del nulla osta al lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per la dubbia sussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando l’esecuzione dell’atto non determina, allo stato, un pregiudizio grave e attuale, perché la posizione dell’interessato resta comunque tutelata da un titolo amministrativo vigente che gli consente di svolgere l’attività dedotta in giudizio.
  • La permanenza di un titolo di soggiorno che consente al cittadino straniero di lavorare può escludere o rendere dubbia la sussistenza del periculum in mora rispetto al diniego di un ulteriore nulla osta al lavoro, con conseguente rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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