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Sentenza

Sentenza n. 751/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 2212/2024, emessa in data 28 novembre 2024, dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202500442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, relativa all'accredito degli importi della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento dei relativi importi, oltre accessori, nonché al rimborso delle spese di lite. Il Ministero ha eccepito che la ricorrente non aveva attivato lo specifico iter procedimentale previsto nell'apposita sezione del sito istituzionale per l'accredito della Carta docente. La ricorrente non ha fornito prova dell'attivazione di tale procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza, ritenendo che, in assenza della prova dell'attivazione dell'iter procedimentale specifico previsto dal Ministero per l'accredito della Carta docente, non fosse configurabile un inadempimento dell'amministrazione suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della specialità delle modalità di notifica richiamate dalla sentenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un inadempimento dell'amministrazione rispetto al comando contenuto nel giudicato; in assenza di prova dell'attivazione dell'iter procedimentale necessario per conseguire l'accredito, non è configurabile un inadempimento suscettibile di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare che l'amministrazione non ha dato esecuzione a un comando giudiziale concretamente esigibile; non è configurabile l'inadempimento quando il conseguimento della prestazione presuppone l'attivazione di uno specifico iter procedimentale da parte dell'interessato e tale attivazione non sia provata.
  • Quando il giudicato riconosce un beneficio economico da attuare mediante una procedura amministrativa dedicata, il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per supplire alla mancata attivazione, da parte del beneficiario, degli adempimenti procedurali necessari all'accredito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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