Ordinanza n. 108/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di immediata sospensione dei lavori e di demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, relativa a opere ritenute configuranti una lottizzazione abusiva
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale del 5 febbraio 2026, adottata ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004. L'atto disponeva l'immediata sospensione e la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di lavori consistenti nell'ampliamento di una pavimentazione su lotto residenziale, nella realizzazione di una piscina fuori terra e di una siepe perimetrale, qualificati complessivamente dall'amministrazione come lottizzazione abusiva. L'ordinanza disponeva inoltre la trascrizione nei registri immobiliari del divieto di disporre dei suoli e delle opere con atti tra vivi e avvertiva dell'acquisizione delle aree al patrimonio disponibile comunale decorso il termine di 90 giorni dalla notifica. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e il verbale di sopralluogo relativo alla segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità. È stata altresì proposta domanda risarcitoria, con riserva di quantificazione. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un danno grave e irreparabile per la ricorrente derivante dall'esecuzione della demolizione delle opere realizzate. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che la controversia implica l'esame di questioni meritevoli di approfondimento nella più adeguata sede di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità dell'ordinanza né sulle censure dedotte. Il merito è stato fissato per la pubblica udienza del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
ordine di immediata sospensione, e di demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi
Costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale impugnata, adottata per reprimere le opere ritenute parte di una lottizzazione abusiva.
art. 12, comma 8, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
trascorsi 90 gg. dalla notifica dell’ordinanza in questione “le aree lottizzate” (in tesi) saranno acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune
È richiamato nell'ordinanza comunale quale fondamento dell'avvertimento relativo all'acquisizione delle aree al patrimonio disponibile comunale.
art. 30 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale disciplina statale posta a fondamento dell'avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato il periculum in mora e disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione può integrare un danno grave e irreparabile, idoneo a fondare la sospensione dell'efficacia dell'atto, quando comporti la definitiva rimozione delle opere contestate.
- Quando la controversia relativa alla qualificazione delle opere e alla sussistenza di una lottizzazione abusiva richiede un esame approfondito, il giudice cautelare può sospendere l'atto in presenza di un periculum in mora senza definire in via anticipata la fondatezza delle censure nel merito.
- La sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione può essere disposta anche quando il giudice rinvii alla fase di merito l'approfondimento delle questioni sostanziali e procedimentali controverse.
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