Sentenza del 30/05/2016 n. 3391 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Lite di valore inferiore ai 20.000,00 euro - Istanza di reclamo - Omissione - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché la lite rientrava nell’ambito applicativo dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 e il contribuente non aveva presentato la necessaria istanza di reclamo prima di ricorrere al giudice.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha proposto direttamente ricorso contro un avviso di liquidazione di valore inferiore a 20.000,00 euro, omettendo di presentare previamente l’istanza di reclamo prevista dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. Per le controversie di tale valore, il reclamo costituisce una condizione di procedibilità del ricorso e deve essere attivato prima dell’instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992
Per le controversie tributarie di valore non superiore alla soglia prevista dalla legge, il contribuente deve previamente presentare un’istanza di reclamo all’ente impositore. L’omissione di tale adempimento rende il ricorso inammissibile, secondo l’interpretazione applicata nella sentenza.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella soglia di valore prevista dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, il reclamo deve essere presentato prima del ricorso giudiziale.
- La presentazione diretta del ricorso, senza il previo reclamo, può comportare l’inammissibilità della causa e impedire l’esame del merito.
- Prima di impugnare un atto tributario occorre verificare sia il valore della lite sia l’eventuale obbligo di esperire procedure amministrative preliminari.
- L’istanza di reclamo svolge una funzione deflattiva: consente all’amministrazione di riesaminare l’atto e al contribuente di tentare una definizione della controversia prima del giudizio.
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