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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - L'aquila, Sezione 1

per esecuzione: - della sentenza n.189/2024 (r.g. n. 2215/2023) del Tribunale di Teramo passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, alla data di proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., della sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento, per il valore nominale complessivo di 1.000 euro tramite la Carta elettronica del docente. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente deduceva, in sostanza, l'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato favorevole, il quale alla data del deposito del ricorso non risultava ancora eseguito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza del Tribunale di Teramo era stata regolarmente notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Ha inoltre ritenuto integrata la condizione di procedibilità, essendo trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato che il credito riconosciuto dal giudicato non era stato soddisfatto al momento del deposito del ricorso, sicché l'azione di ottemperanza era fondata. Nel corso del giudizio il Ministero ha poi pagato quanto dovuto; la ricorrente non ha contestato l'esattezza dell'adempimento e ha chiesto soltanto la liquidazione delle spese. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ponendo le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Teramo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo quale condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 7 d.m. n. 44/2011

    È richiamato con riferimento alla validità della notificazione della sentenza al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni e risulti passato in giudicato.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorso per l'esecuzione di un titolo esecutivo è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Se l'amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e il ricorrente non contesta l'esattezza dell'adempimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento spontaneo dell'amministrazione dopo la notifica del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza, poiché l'esecuzione è intervenuta solo a seguito dell'iniziativa giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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