Cassazione Penale, Sentenza n. 40900/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva rifiutato il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati per i quali era stato già condannato con due decisioni irrevocabili: 1) sentenza del GIP di Brindisi del 6/10/2020 per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (detenzione/cessione di hashish/marijuana) commessa il 18/03/2019; 2) sentenza della Corte d'appello di Lecce del 20/12/2023 per violazioni degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 629 c.p. (cessione di stupefacenti e estorsione) commessi il 30/12/2021 e il 25/06/2022. Il ricorrente sosteneva la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché vizi di motivazione, perché i reati sarebbero stati espressione di un unico disegno criminoso finalizzato alla cessione di droga (con l'estorsione quale atto più grave) e perché, a suo avviso, vi sarebbe prova che le cessioni alla vittima dell'estorsione fossero anteriori all'arresto del marzo 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione, richiamando la giurisprudenza sulla necessità di un "programma criminoso" unitario e preordinato. La Corte ha ritenuto determinanti la distanza temporale tra i reati, il diverso tipo di stupefacenti coinvolti (prima hashish/marijuana; in seguito, secondo la vittima, cocaina) e la natura contingente dell'estorsione, che non poteva essere preveduta al momento del primo fatto. Inoltre l'ordinanza ha correttamente escluso la rilevanza della testimonianza sulla presunta cessione anteriore, per incongruenza tra la sostanza riferita e quella oggetto della prima sentenza. Per tutte queste ragioni la valutazione del giudice dell'esecuzione è stata considerata logica ed esaustiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma sulla continuazione: la Corte ha applicato il principio secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di un "programma criminoso" unitario e preordinato, concepito nelle sue linee essenziali, non assimilabile alla mera reiterazione di condotte criminoshe nel tempo
art. 81 c.p.
Riferimento al concetto di responsabilità penale e coordinamento tra più reati: invocato dal ricorrente nella contestazione della giustapposizione delle pene, ma la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il requisito della preordinazione comune richiesto per la continuazione
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Norma sui delitti in materia di stupefacenti: richiamata per identificare le fattispecie contestate nelle diverse sentenze; la differente natura delle sostanze (hashish/marijuana vs. cocaina) ha inciso negativamente sulla valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso
art. 629 c.p.
Norma sull'estorsione: la Corte ha richiamato la natura contingente dell'estorsione come elemento che impedisce di ravvisare automaticamente un disegno criminoso unitario risalente al primo fatto
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti (violazione di norme e vizio di motivazione) e li ha respinti
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese nella procedura di cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. è necessario dimostrare l'esistenza di un "programma criminoso" unitario e preordinato, concepito nelle sue linee essenziali, non la mera serialità di reati nel tempo.
- La mera ripetizione di condotte illecite non basta: la continuazione esige una progettazione originaria di una serie di reati con identità di scopo e caratteristiche fondamentali già determinate.
- Elementi quali la notevole distanza temporale tra i reati e la differenza nella natura del bene giuridico o del mezzo impiegato (es. tipi diversi di stupefacenti) ostano al riconoscimento della continuazione, se non vi sono altri elementi probatori chiari e coerenti che attestino l'unità del disegno criminoso.
- Le valutazioni di fatto e di prova operate dal giudice dell'esecuzione (o di merito) sono sindacabili in Cassazione solo se emergono contraddizioni logiche o vizi motivazionali gravi; semplici rivalutazioni probatorie non sono ammesse.
- Per provare che cessioni di droga anteriori siano funzionalmente collegate a successivi reati (es. estorsione) servono elementi probatori specifici e coerenti (es. corrispondenza di sostanza, documentazione, dichiarazioni non contraddittorie), non deduzioni congetturali.
- In procedimenti collegati, la mera presenza di continuazione tra alcune condanne non implica automaticamente la continuazione con altre sentenze: va sempre verificata l'unità progettuale tra le specifiche fattispecie.
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