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Sentenza

Sentenza del 19/12/2016 n. 9581 - Comm. Trib. Prov. Milano

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE - Somme ricevute in contropartita di perdite attribuite al gruppo - Irrilevanza fiscale nei limiti dell'imposta teorica sul vantaggio fiscale apportato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la contropartita economica ricevuta dalla società che attribuisce perdite fiscali al consolidato non è imponibile entro il limite dell'imposta teorica corrispondente alle perdite trasferite. La parte eventualmente eccedente tale limite è fiscalmente rilevante e deve essere assoggettata a imposizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il trattamento fiscale delle somme versate o ricevute tra società aderenti al consolidato fiscale nazionale in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti, con particolare riferimento alle somme corrisposte per l'attribuzione di perdite fiscali al gruppo. Ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, del TUIR, tali somme sono fiscalmente irrilevanti, ma per le perdite trasferite l'irrilevanza è limitata all'importo dell'imposta teorica calcolata sul vantaggio fiscale rappresentato dalle perdite. L'eventuale eccedenza rispetto a tale limite concorre invece alla formazione del reddito.

Norme richiamate

  • Art. 117 del TUIR

    Tassazione di gruppo mediante consolidato fiscale nazionale.

    La norma disciplina l'opzione per il consolidato fiscale nazionale, nell'ambito del quale le società partecipanti determinano il reddito complessivo di gruppo secondo le regole previste.

  • Art. 118, ultimo comma, del TUIR

    Le somme percepite o versate tra le società che hanno optato per la tassazione di gruppo in contropartita dei vantaggi fiscali rispettivamente attribuiti o ricevuti non concorrono alla formazione del reddito.

    Le somme scambiate tra le società del consolidato per compensare i vantaggi fiscali sono generalmente fiscalmente irrilevanti. Nel caso di perdite attribuite al gruppo, l'irrilevanza opera tuttavia solo fino all'importo dell'imposta teorica sul vantaggio fiscale apportato; l'eccedenza è imponibile.

Massime di principio

  • Nel consolidato fiscale, i pagamenti interni destinati a compensare vantaggi fiscali derivanti dall'opzione di gruppo sono normalmente esclusi dal reddito imponibile.
  • Quando una società trasferisce perdite fiscali al consolidato, la somma ricevuta è irrilevante solo entro il limite dell'imposta teorica calcolata sulle perdite effettivamente utilizzabili.
  • La parte della contropartita che eccede il valore fiscale del vantaggio trasferito non beneficia dell'irrilevanza e deve essere tassata.
  • Per applicare correttamente il regime occorre confrontare la contropartita ricevuta con il beneficio fiscale teorico concretamente riconducibile alle perdite attribuite.

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