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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23034 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva confermato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria relativa a cinque cartelle di pagamento. Con il primo motivo ha sostenuto che l'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, relativo alla preventiva intimazione di pagamento quando l'esecuzione forzata non inizi entro un anno dalla cartella, non fosse applicabile all'iscrizione ipotecaria e che l'obbligo di comunicazione preventiva fosse stato introdotto solo successivamente dalla L. n. 106/2011. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza dell'omessa indicazione del responsabile del procedimento, sostenendo che tale funzione fosse comunque individuabile nel funzionario delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, lasciando ferma la decisione favorevole al contribuente. Ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 è una misura cautelare e non costituisce espropriazione forzata; pertanto, l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, non è necessariamente richiesta per l'iscrizione ipotecaria. Tuttavia, prima dell'iscrizione l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di iscrivere l'ipoteca, concedendogli un termine per pagare o presentare osservazioni. La mancata instaurazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione, principio applicabile anche prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito in Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"

    L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare distinta dall'espropriazione forzata. Prima di procedere, l'agente deve instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente, anche per il periodo antecedente all'introduzione espressa del comma 2-bis.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    La preventiva intimazione ad adempiere è richiesta quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, ma tale disposizione non si applica direttamente all'iscrizione ipotecaria, che non è un atto di espropriazione forzata.

  • L. n. 106 del 2011, art. 7, di conversione del D.L. n. 70 del 2011

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, rendendo espresso l'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria e del termine di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni; la Corte ha ritenuto tale garanzia applicabile, quale principio di tutela partecipativa, anche anteriormente.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    La questione dell'indicazione del responsabile del procedimento non è stata esaminata, perché assorbita dalla decisione sulla nullità derivante dalla mancata comunicazione preventiva.

  • L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2

    La tesi secondo cui i compiti del responsabile sarebbero stati comunque attribuibili al capo dell'ufficio non è stata valutata nel merito, essendo divenuta irrilevante dopo l'accoglimento della censura principale.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47 e 48

    Tali disposizioni contribuiscono a fondare il diritto del contribuente a partecipare al procedimento e a difendersi prima dell'adozione di una misura pregiudizievole come l'iscrizione ipotecaria.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014

    Ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria non è espropriazione forzata, ma ha comunque chiarito che deve essere preceduta da una comunicazione preventiva, la cui omissione determina la nullità dell'iscrizione.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente è una misura cautelare distinta dall'espropriazione forzata; quindi non richiede automaticamente l'intimazione di pagamento prevista per l'esecuzione iniziata oltre un anno dalla cartella.
  • Prima di iscrivere ipoteca, l'agente della riscossione deve informare preventivamente il contribuente e concedergli un termine congruo, normalmente trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
  • L'omessa comunicazione preventiva può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se l'iscrizione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma che ha espressamente previsto tale obbligo.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente la contestazione del contribuente: anche se viene indicata una norma non corretta, è sufficiente che siano stati dedotti i fatti idonei a dimostrare la mancata partecipazione al procedimento.
  • In casi analoghi occorre verificare la data e il contenuto della comunicazione preventiva, la possibilità effettiva di pagare o difendersi e l'eventuale assenza di tale comunicazione prima dell'iscrizione.
  • La decisione non stabilisce che ogni vizio formale dell'atto, come l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, determini automaticamente la nullità: la questione può risultare assorbita o richiedere una valutazione specifica.

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