Sentenza n. 1645/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto 17 agosto 2023, notificato il 5 settembre 2023, con il quale il Prefetto di Torino ha vietato alla ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente e con il quale le ha assegnato il termine di 150 giorni dalla notificazione del medesimo provvedimento per cedere le armi e le munizioni detenute a un’armeria autorizzata o a persona non convivente in possesso di nulla osta del Questore o di porto d’armi ai sensi del TULPS, dandone comunicazione scritta alla Prefettura entro lo stesso termine, con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, le armi saranno confiscate ex art. 6, quinto comma, L. 22 maggio 1975, n. 152; - di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto da parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, con ordine di cessione dei materiali detenuti e avvertimento di confisca
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino che le vietava la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e le imponeva di cedere quanto detenuto entro 150 giorni, con avvertimento della confisca in caso di mancato adempimento. Dal testo della sentenza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, accettata dall'Avvocatura dello Stato quanto alla compensazione delle spese della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del divieto prefettizio. Le spese della fase di merito sono state compensate, mentre è stata confermata la statuizione sulle spese della fase cautelare contenuta nell'ordinanza cautelare n. 482 del 2023, ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 57 c.p.a.
La statuizione sulle spese della fase cautelare resta ferma, mentre le spese della fase di merito sono compensate secondo quanto disposto in sentenza.
art. 6, comma 5, l. 22 maggio 1975, n. 152
Richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento dell'avvertimento di confisca delle armi in caso di mancata cessione nel termine assegnato; non è stato oggetto di esame nel merito.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse, le spese della fase di merito possono essere compensate; la relativa statuizione non incide necessariamente sulla regolazione delle spese già disposta nella fase cautelare.
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