Sentenza del 30/11/2018 n. 31017 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e la società avesse realizzato un trasferimento o una costituzione di diritti edificatori, in cambio del versamento di 258.000 euro e della realizzazione di parcheggi pubblici. Secondo l'Amministrazione, l'atto avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale e la tardiva denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva avrebbe giustificato l'applicazione delle sanzioni. Con il secondo motivo contestava inoltre l'applicazione del regime agevolato previsto per le convenzioni urbanistiche, ritenendo che la fattispecie non riguardasse edilizia abitativa convenzionata né il contributo per il rilascio della concessione edilizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole al Comune e alla società. Ha ritenuto che la convenzione urbanistica fosse un accordo amministrativo, integrativo o sostitutivo del provvedimento di pianificazione, finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico e non a uno scambio sinallagmatico tra prestazioni contrapposte. La modifica della cubatura e gli obblighi relativi ai parcheggi pubblici non costituivano quindi un trasferimento o una costituzione negoziale di diritti edificatori soggetto a imposta proporzionale. Alla convenzione si applicava il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 10 del 1977, con imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 3.800 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, art. 40 bis
prevede la possibilità di stipulare convenzioni urbanistiche al fine di facilitare nel pubblico interesse la realizzazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale o in un piano attuativo
Le convenzioni stipulate in base a tale disposizione sono strumenti di pianificazione e attuazione dell'interesse pubblico, non ordinari contratti di scambio tra Comune e privato.
Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20
Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonchè a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
Gli atti e le convenzioni urbanistiche tra privati ed enti pubblici, diretti alla trasformazione del territorio, beneficiano del regime tributario agevolato previsto dalla norma.
Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20, commi 2 e 3, introdotti dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 88
La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui alla legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997 n. 13, art. 40 bis, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
Il legislatore ha chiarito espressamente l'applicabilità del regime agevolato anche alle convenzioni previste dall'art. 40 bis della legge urbanistica provinciale di Bolzano, comprese quelle ancora accertabili o non definite da giudicato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, parte prima
L'imposta proporzionale prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali non si applica quando la convenzione urbanistica non realizza un effettivo trasferimento negoziale di diritti edificatori.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 19 e art. 69
Gli obblighi di denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva e le relative sanzioni presuppongono l'applicabilità del regime impositivo ordinario; non operano per imporre un'imposta proporzionale quando l'atto rientra nel regime agevolato delle convenzioni urbanistiche.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 11
Le convenzioni urbanistiche sono riconducibili agli accordi amministrativi, integrativi o sostitutivi del provvedimento, attraverso i quali pubblico e privato concorrono alla realizzazione di un interesse pubblico.
Codice civile, art. 2643, comma 1, n. 2 bis
La disposizione relativa alla trascrizione degli atti concernenti diritti edificatori presuppone un atto negoziale traslativo o costitutivo; tale presupposto manca quando la maggiore edificabilità deriva dall'esercizio del potere pubblico di pianificazione.
Massime di principio
- Una convenzione urbanistica non va automaticamente qualificata come contratto oneroso o permuta: occorre verificare se essa attui principalmente un interesse pubblico di pianificazione e urbanizzazione.
- La maggiore cubatura riconosciuta al privato nell'ambito della pianificazione comunale non costituisce necessariamente un diritto reale trasferito dal Comune; può essere l'effetto dell'esercizio di un potere urbanistico pubblico.
- Quando la convenzione è funzionale alla trasformazione del territorio e prevede obblighi del privato per opere o infrastrutture pubbliche, può applicarsi il regime fiscale agevolato con imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
- La presenza di un pagamento o di obblighi a carico del privato non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di un rapporto sinallagmatico o di un trasferimento imponibile.
- Per distinguere un atto soggetto a imposta proporzionale da una convenzione agevolata occorre esaminare causa, finalità pubblica, contenuto e collegamento dell'atto con il procedimento urbanistico complessivo.
- Le disposizioni introdotte dalla legge n. 205 del 2017 hanno chiarito l'applicazione del regime agevolato anche alle convenzioni urbanistiche previste dalla normativa provinciale di Bolzano, nei limiti temporali indicati dalla legge.
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