Cassazione Penale, Sentenza n. 4562/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque. Denuncia violazione di legge e motivazione apparente: a suo avviso il provvedimento si limita a richiamare genericamente la detenzione per reati risalenti senza indicare gli elementi che giustificherebbero l'attualità della pericolosità sociale; inoltre rileva una coincidenza temporale tra la pena detentiva (anni 5 e mesi 4) e la durata della misura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sindacato in cassazione sia consentito solo per violazione di legge, comprendendo anche la motivazione inesistente o meramente apparente, ma ha giudicato la motivazione del provvedimento di merito adeguata. I giudici di merito hanno fondato la misura sull'accertata e perdurante appartenenza del Grano a una pericolosa cosca di 'ndrangheta collegata a Rosario Curcio, rilevando che le condotte contestate non sono meramente datate ma hanno carattere plurimo e gravissimo e sono state interrotte soltanto dall'esecuzione della misura detentiva. Quanto alla durata, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano legittimamente esercitato la loro discrezionalità nel fissare il massimo previsto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 8, comma 1
il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore da un anno né superiore a cinque
La norma stabilisce il limite minimo e massimo della durata delle misure di prevenzione; la fissazione della durata entro tali limiti resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
Giurisprudenza della Cassazione (segnalate nel provvedimento)
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) e altre pronunce sulla motivazione e sull'ammissibilità del ricorso
Principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente; la motivazione è apparente solo se omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo o è del tutto priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; la mera insoddisfazione per la valutazione del giudice di merito non è sufficiente.
- La motivazione è considerata 'apparente' solo se il provvedimento omette del tutto di affrontare un elemento decisivo che, da solo, potrebbe ribaltare il giudizio, oppure se risulta del tutto priva di coerenza e comprensibilità.
- La sottovalutazione di argomenti difensivi non costituisce automaticamente vizio di motivazione se tali argomenti sono stati comunque considerati o risultano assorbiti nelle argomentazioni del giudice.
- Per provare l'attualità della pericolosità sociale non è necessario che tutti i fatti siano recentissimi; possono essere rilevanti condotte pregresse se dimostrano appartenenza stabile a strutture criminali e se le condotte sono state interrotte solo dall'esecuzione di misure detentive.
- La durata della misura di prevenzione deve rispettare il limite legale (1-5 anni): la scelta del massimo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e va impugnata dimostrando un concreto e specifico vizio di applicazione della norma.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica del motivo di cassazione.
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