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Sentenza

Sentenza n. 2418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 5619 del 27 giugno 2025, resa tra le parti e notificata in data 30 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202507847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 5619 del 27 giugno 2025, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 7921 del 22 aprile 2024, relativa al rigetto di una richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., sostenendo che la sentenza del Consiglio di Stato avesse deciso sulla base di un errore di fatto risultante dai documenti di causa. In particolare, ha dedotto che il Collegio non avrebbe adeguatamente considerato una relazione tecnica di parte del 2019, prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale sarebbe emersa l’addizionalità tecnica dell’intervento di efficientamento energetico realizzato sulla linea di raffreddamento del clinker mediante tecnologia inverter. Secondo la ricorrente, la mancata considerazione della relazione avrebbe determinato l’erronea supposizione dell’inesistenza dell’addizionalità tecnica, requisito ritenuto insussistente dal GSE e dai giudici di merito. La ricorrente ha inoltre riproposto, nella fase rescissoria, le censure già dedotte sull’illegittimità della valutazione concernente l’addizionalità e la baseline, denunciando violazione delle Linee guida, del d.m. 28 dicembre 2012, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento e violazione dei principi di buon andamento e legittimo affidamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza esaminare le censure formulate per la fase rescissoria. Ha ricordato che la revocazione è un mezzo eccezionale e a critica vincolata, articolato in una necessaria fase rescindente e in una eventuale fase rescissoria. L’errore di fatto revocatorio deve consistere in un errore percettivo sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, riguardare un punto non espressamente controverso, essere rilevabile ictu oculi dal raffronto tra sentenza e atti di causa ed essere decisivo. Non integra invece errore revocatorio la contestazione della valutazione compiuta dal giudice, né il mancato esame esplicito di ogni documento o argomentazione difensiva. Nel caso concreto, la questione dell’addizionalità tecnica era stata controversa sin dal primo grado. Il GSE aveva valutato la documentazione complessiva, ritenendola insufficiente a dimostrare l’addizionalità; il TAR aveva espressamente considerato la relazione tecnica e la sentenza impugnata aveva richiamato valutazioni rese in un precedente relativo a un progetto analogo. La relazione tecnica, inoltre, non costituiva un fatto materiale incontestato, ma l’esposizione di una tesi tecnica la cui valutazione apparteneva all’attività decisoria del giudice. L’eventuale erronea valutazione della relazione avrebbe quindi potuto integrare, al più, un errore di giudizio, non deducibile con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre spese generali e accessori, in favore del GSE; le spese sono state compensate nei rapporti con ENEA e non è stata adottata alcuna statuizione nei confronti di RSE, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c., davanti allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di un errore percettivo su un atto o documento processuale, relativo a un punto non controverso, immediatamente rilevabile e decisivo; non è utilizzabile per censurare l’attività valutativa o interpretativa del giudice.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri applicabili.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato tra le censure originariamente proposte in relazione al riesame e all’autotutela degli atti del GSE; la sentenza in revocazione non ne esamina il merito.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    Richiamato tra le disposizioni invocate nei precedenti giudizi per l’applicazione della disciplina sopravvenuta agli incentivi energetici; la sentenza in revocazione non ne esamina il merito.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Richiamato tra le disposizioni invocate nei precedenti giudizi in materia di controlli e incentivi energetici; la sentenza in revocazione non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • La revocazione amministrativa è un mezzo di impugnazione eccezionale e a critica vincolata: il giudice deve verificare rigorosamente la riconducibilità della censura a uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge.
  • L’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale e deve riguardare un punto non espressamente controverso, essere immediatamente rilevabile dal semplice raffronto tra sentenza e atti di causa e risultare decisivo per la pronuncia.
  • Non costituisce errore di fatto revocatorio la contestazione dell’attività valutativa o interpretativa del giudice sul contenuto di una relazione tecnica, di una prova o di una tesi difensiva; tale contestazione riguarda, al più, un errore di giudizio.
  • Il mancato esame esplicito o la mancata valorizzazione espressa di un singolo documento non determina, di per sé, un errore revocatorio, poiché non sussiste un obbligo di motivazione analitica su ogni elemento documentale quando la decisione abbia comunque esaminato la censura nella sua effettiva portata.
  • Quando il fatto dedotto come erroneamente percepito è stato oggetto di controversia e di valutazione nei precedenti gradi di giudizio, la revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dell’intero thema probandum et decidendum.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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