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Parere

Parere n. 1144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Cinzia Milito, contro Ministero della Difesa - Persomil, avverso atto 44440 del 23/01/2024 - in materia di stato giuridico;

Giustizia amministrativa202401108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei decreti dirigenziali che hanno disposto la detrazione dall’anzianità di grado dei periodi di aspettativa fruiti per attività di ricerca universitaria e per motivi personali.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 23 gennaio 2024, nonché il precedente decreto del 18 gennaio 2024, la circolare del 15 novembre 2012 e la Guida tecnica del 6 giugno 2023, contestando la detrazione di 4124 giorni dall’anzianità assoluta, con conseguente retrodatazione dell’anzianità al 28 marzo 2015. Ha dedotto la violazione degli artt. 856, 858 e 901 del codice dell’ordinamento militare, degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 e degli artt. 3, 9 e 97 Cost., sostenendo che l’aspettativa per attività di ricerca non rientrerebbe tra le cause tassative di detrazione dell’anzianità. Ha inoltre denunciato carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il dottorato di ricerca dall’art. 911 del codice dell’ordinamento militare. Il Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la detrazione dell’anzianità. L’art. 858, comma 1, lettera d), del codice dell’ordinamento militare prevede tassativamente la detrazione per l’aspettativa per motivi privati. I periodi fruiti dalla ricorrente per lo svolgimento di attività di ricerca universitaria, in assenza di una specifica previsione normativa che ne riconosca l’utilità ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza o dell’anzianità militare, sono stati ricondotti all’aspettativa per motivi privati. L’art. 901 del medesimo codice conferma che tale aspettativa non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza, dell’indennità di fine servizio e dell’avanzamento. Il Collegio ha inoltre rilevato che la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dipendenti pubblici, prevista dalla legge n. 240/2010, è resa più rigorosa per il personale militare dall’ordinamento speciale di settore. La circolare del 15 novembre 2012 e la Guida tecnica del 6 giugno 2023 distinguono espressamente l’aspettativa per dottorato o borsa di studio, computabile nei limiti previsti, dall’aspettativa per contratto di ricerca a tempo determinato, non computabile ai fini dell’anzianità e produttiva della corrispondente detrazione. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento impugnato, richiamando la circolare e la Guida tecnica, contiene una motivazione ritenuta congrua. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Osservazioni

Primo motivo - Detrazione per aspettativa

La detrazione dell’anzianità è legittima perché l’art. 858, comma 1, lettera d), del codice dell’ordinamento militare include tra le cause tassative l’aspettativa per motivi privati. I periodi di aspettativa fruiti per contratti di ricerca universitari, non essendo espressamente qualificati dalla legge come utili ai fini della progressione di carriera, sono stati ricondotti a tale fattispecie.

Primo motivo - Rapporto tra legge n. 240/2010 e ordinamento militare

La disciplina generale dei ricercatori a tempo determinato dipendenti pubblici, contenuta nell’art. 9-bis della legge n. 240/2010, non esclude per il personale militare la detrazione dell’anzianità. L’ordinamento militare, in ragione della propria specialità, prevede un regime più rigoroso, comprensivo dell’aspettativa senza assegni e della non computabilità del periodo.

Primo motivo - Distinzione dal dottorato e dalle borse di studio

Non sussiste disparità di trattamento rispetto all’art. 911 del codice dell’ordinamento militare, poiché per il dottorato di ricerca e per le borse di studio esistono specifiche disposizioni che riconoscono l’utilità del periodo ai fini della carriera e del trattamento previdenziale, mentre una previsione analoga non è prevista per i contratti di ricerca a tempo determinato.

Secondo motivo - Istruttoria e motivazione

Il provvedimento impugnato è stato ritenuto sufficientemente motivato, in quanto l’amministrazione ha richiamato la circolare del 15 novembre 2012 e la Guida tecnica del 6 giugno 2023, dalle quali emerge la non computabilità dell’aspettativa per contratto di ricerca ai fini dell’anzianità di servizio militare e dell’avanzamento.

Norme richiamate

  • art. 858, comma 1, codice dell’ordinamento militare

    Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati.

    La disposizione individua tassativamente le cause di detrazione dell’anzianità; l’aspettativa per motivi privati comprende, secondo il Collegio, i periodi di aspettativa fruiti per contratti di ricerca universitari non riconosciuti come utili dalla legge.

  • art. 901, codice dell’ordinamento militare

    Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento.

    La norma conferma la non computabilità dell’aspettativa per motivi privati ai fini dell’avanzamento e degli istituti indicati, coordinandosi con l’art. 858.

  • art. 911, codice dell’ordinamento militare

    Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione.

    La previsione riguarda specificamente il dottorato di ricerca e non è estensibile ai contratti di ricerca a tempo determinato, per i quali manca un analogo riconoscimento legislativo dell’utilità del periodo.

  • art. 1506, comma 1, lettera c), codice dell’ordinamento militare

    È richiamato quale fondamento del congedo straordinario senza assegni per il militare che usufruisca di una borsa di studio.

  • art. 9, comma 9-bis, legge n. 240/2010

    Prevede per i ricercatori a tempo determinato dipendenti da pubbliche amministrazioni il collocamento in aspettativa o fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, per la durata del contratto.

  • art. 22, legge n. 240/2010

    Il Collegio rileva che, nella disciplina applicabile ratione temporis, non riconosceva al periodo svolto presso l’università l’utilità ai fini della progressione di carriera o del trattamento di quiescenza.

  • art. 24, comma 3, legge n. 240/2010

    È richiamato per la prevista incompatibilità del contratto di ricerca a tempo determinato con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato.

  • circolare della Direzione generale per il personale militare del 15 novembre 2012

    È richiamata quale atto applicativo della disciplina speciale militare in materia di aspettativa e computabilità dei periodi di assenza.

  • Guida tecnica della Direzione generale per il personale militare del 6 giugno 2023

    Il militare che abbia stipulato un contratto di ricerca a tempo determinato presso una università, deve chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ... Detta aspettativa non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio militare, dell’avanzamento e della contribuzione previdenziale, dando conseguentemente luogo alla corrispondente detrazione di anzianità previa emissione di apposito decreto.

    Conferma che l’aspettativa per contratto di ricerca a tempo determinato non è computabile ai fini dell’anzianità militare e determina la corrispondente detrazione.

Massime di principio

  • Nell’ordinamento militare, le cause di detrazione dell’anzianità previste dall’art. 858 del codice dell’ordinamento militare hanno carattere tassativo, ma l’aspettativa per motivi privati può comprendere i periodi di aspettativa fruiti per attività lavorative o di ricerca universitaria quando la legge non ne riconosca espressamente la computabilità ai fini della carriera militare.
  • La disciplina generale della legge n. 240/2010 sui ricercatori a tempo determinato non impedisce l’applicazione delle più rigorose disposizioni dell’ordinamento militare al personale militare dipendente da pubbliche amministrazioni.
  • La computabilità di un periodo di assenza ai fini della progressione di carriera e del trattamento previdenziale richiede una specifica base normativa; non può essere desunta per analogia dal trattamento previsto per fattispecie diverse, quali il dottorato di ricerca o le borse di studio.
  • La motivazione del provvedimento che dispone la detrazione dell’anzianità è sufficiente quando, attraverso il richiamo alla disciplina normativa e agli atti amministrativi applicativi pertinenti, renda comprensibile la riconduzione dell’aspettativa alla fattispecie legale della non computabilità.

Detrazione dell’anzianità di un ufficiale per periodi di ricerca universitaria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ufficiale dell’Aeronautica militare contro il Ministero della Difesa, in relazione alla detrazione dall’anzianità di grado dei periodi di aspettativa fruiti per attività di ricerca presso un’università e per motivi personali.

Premesse e atti impugnati

La ricorrente aveva prestato servizio nel Corpo sanitario dell’Aeronautica militare dal 31 luglio 2003. Tra il 1° giugno 2012 e il 31 dicembre 2023 aveva fruito di diversi periodi di aspettativa, in larga parte consecutivi, per attività strutturata di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza-Università di Roma, per complessivi 1749 giorni, oltre a un periodo di 184 giorni per motivi personali.

Dopo il rientro in servizio effettivo, avvenuto il 1° gennaio 2024, l’amministrazione aveva adottato due decreti dirigenziali. Il primo, del 18 gennaio 2024, aveva disposto la detrazione sulla base della lettera c) dell’art. 858, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, relativa alla sospensione disciplinare dall’impiego, ed era stato successivamente annullato in autotutela. Il secondo, del 23 gennaio 2024, aveva richiamato l’art. 858 nel suo complesso e disposto la detrazione complessiva di 4124 giorni, con fissazione dell’anzianità assoluta al 28 marzo 2015.

Sono state inoltre impugnate la circolare della Direzione generale per il personale militare del 15 novembre 2012 e la Guida tecnica del 6 giugno 2023.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha sostenuto che l’art. 858 del codice dell’ordinamento militare individui in modo tassativo le cause di detrazione dell’anzianità e non includa l’aspettativa fruita per attività di ricerca. Ha richiamato gli artt. 856, 858 e 901 del codice dell’ordinamento militare, gli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 e gli artt. 3, 9 e 97 Cost.

Ha inoltre denunciato carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Secondo la ricorrente, l’assenza non avrebbe arrecato pregiudizio all’amministrazione, essendo funzionale all’acquisizione di competenze utili anche all’amministrazione militare. È stata infine invocata la disciplina dell’art. 911 del codice dell’ordinamento militare, che riconosce specifiche utilità al periodo di aspettativa per dottorato di ricerca.

Quadro normativo e disciplina dell’aspettativa

L’art. 858 del codice dell’ordinamento militare stabilisce che il militare in servizio permanente subisca una detrazione di anzianità per alcune cause tassativamente indicate, tra cui l’aspettativa per motivi privati.

L’art. 901 prevede, coerentemente, che il periodo di aspettativa per motivi privati non sia computato ai fini del trattamento di quiescenza, dell’indennità di fine servizio e dell’avanzamento.

Il parere richiama inoltre l’art. 9, comma 9-bis, della legge n. 240/2010, secondo cui i ricercatori a tempo determinato dipendenti da pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa o fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, per la durata del contratto. Per il personale militare tale disciplina deve essere coordinata con la normativa speciale dell’ordinamento militare.

Distinzione tra dottorato, borse di studio e contratti di ricerca

La circolare del 15 novembre 2012 e la Guida tecnica del 6 giugno 2023 distinguono il trattamento dei periodi di dottorato o di fruizione di borse di studio da quello dei contratti di ricerca a tempo determinato.

Per il dottorato di ricerca e per alcune ipotesi di borsa di studio sono previste specifiche disposizioni che consentono, alle condizioni stabilite, il riconoscimento del periodo ai fini della progressione di carriera e del trattamento previdenziale e di quiescenza.

Per i contratti di ricerca a tempo determinato, invece, la Guida tecnica prevede il collocamento in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali e stabilisce che tale aspettativa non sia computabile ai fini dell’anzianità di servizio militare, dell’avanzamento e della contribuzione previdenziale, con conseguente detrazione dell’anzianità.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva l’assenza, negli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 applicabili ratione temporis, di una disposizione che riconoscesse l’utilità del periodo di ricerca ai fini della progressione di carriera o del trattamento di quiescenza. Da ciò ha tratto la conclusione che il periodo dovesse essere ricondotto all’aspettativa per motivi privati prevista dall’art. 858, comma 1, lettera d), del codice dell’ordinamento militare.

Valutazioni sulla motivazione e sull’istruttoria

Il Collegio ha respinto anche le censure relative alla carenza di istruttoria e al difetto di motivazione. Il decreto del 23 gennaio 2024 è stato ritenuto sufficientemente motivato perché richiama la circolare del 2012 e la Guida tecnica del 2023, oltre alla disciplina normativa rilevante.

Secondo il parere, tali richiami consentono di comprendere la ragione per cui i periodi di aspettativa per attività di ricerca non siano stati computati nell’anzianità militare e abbiano determinato la corrispondente detrazione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la detrazione dei periodi di aspettativa fruiti dalla ricorrente e ha escluso la violazione della disciplina sul dottorato di ricerca, nonché i dedotti vizi di istruttoria, motivazione, illogicità e disparità di trattamento. La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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