Cassazione Penale, Sentenza n. 47519/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita (circa 30.000 euro) ascritta a comportamenti svolti durante verifiche periodiche di registratori di cassa come dipendente della GDO System s.r.l. Denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della responsabilità, sostenendo che le modalità operative aziendali e le dichiarazioni di testi (incluso il teste Querceto) non erano state adeguatamente considerate e che egli aveva spiegato le modalità di svolgimento dell'attività; 2) errata determinazione del tempus commissi delicti (avrebbe dovuto essere il 2 marzo 2012, data di una riunione in cui rassegnò le dimissioni), con conseguente prescrizione del reato e contestazione della corretta sospensione della prescrizione disposta dall'udienza del 29/11/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico e quindi inammissibile. Sul punto della responsabilità ha ritenuto inattaccabile il convincimento del giudice di merito: la versione della persona offesa è risultata attendibile e corroborata da numerosi testi; inoltre il ricorrente in un'occasione aveva ammesso il fatto. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che la nuova data di consumazione invocata per la prima volta in cassazione non è stata comprovata con elementi incontrovertibili (onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza), per cui tale motivo non poteva essere esaminato. Ha altresì dato per corrette le sospensioni del termine di prescrizione intervenute (complessivamente 1 anno e 3 mesi) risultanti dagli atti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza di legittimità (Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015, "Acacia Scarpetti")
Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015
Quando in cassazione si invoca per la prima volta la prescrizione assumendo una diversa data di consumazione, l'istante ha l'onere di fornire elementi incontrovertibili, utili da soli a dimostrare la consumazione anteriore rispetto a quella contestata; elementi non incontrovertibili non possono essere esaminati in sede di legittimità
Regole sulla sospensione del termine di prescrizione in sede processuale
La Corte ha ritenuto corrette le sospensioni dei termini di prescrizione disposte con udienze intermedie, considerandole idonee a impedire la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza impugnata
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rimettere in discussione il giudizio di fatto dei giudici di merito salvo che si indichi un vizio giuridico concreto: critiche generiche alla valutazione delle prove sono inammissibili.
- Se si pretende la prescrizione assumendo per la prima volta una diversa data di consumazione, è necessario allegare e dimostrare con elementi chiari e incontrovertibili quella data; semplici deduzioni o elementi non decisivi non saranno esaminati.
- Le ammissioni spontanee del imputato e le dichiarazioni della persona offesa corroborate da più testi costituiscono elementi probatori forti che i giudici di merito possono ritenere decisivi.
- Le sospensioni del termine prescrizionale disposte per udienze e rinvii, se correttamente verbalizzate e motivate, interrompono o sospendono il decorso della prescrizione e impediscono la maturazione del termine, salvo vizi formali nel loro accertamento.
- Per impugnare efficacemente una condanna penale in sede di legittimità è necessario contestare specificamente la violazione di norme o errori logico-giuridici nella motivazione, non limitarsi a rivalutazioni fattuali.
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