Sentenza del 26/04/2016 n. 2328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Agevolazione prima casa - Mancato trasferimento residenza - Causa di forza maggiore - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato un immobile sito nel Comune di Teano usufruendo delle agevolazioni prima casa, impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune entro diciotto mesi dall'acquisto. Non avendo effettuato il trasferimento entro tale termine, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per recuperare le imposte ordinarie di registro, ipotecaria e catastale. I contribuenti sostenevano che il mancato trasferimento fosse giustificato da una causa di forza maggiore, poiché l'immobile necessitava di importanti lavori di consolidamento e ristrutturazione ed era indicato nell'atto come inagibile e inabitabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato il recupero delle imposte ordinarie. Il trasferimento della residenza entro diciotto mesi è stato ritenuto un obbligo previsto a pena di decadenza dal beneficio, indipendente dalla concreta disponibilità dell'abitazione, poiché la residenza deve essere trasferita nel Comune e non necessariamente nell'immobile acquistato. I lavori di ristrutturazione non costituiscono causa di forza maggiore quando le condizioni dell'immobile erano già note e prevedibili al momento dell'acquisto. I contribuenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, Parte prima, Tariffa
Il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile deve avvenire entro diciotto mesi dall'acquisto.
Il termine di diciotto mesi costituisce un requisito essenziale per conservare l'agevolazione prima casa ed è previsto a pena di decadenza. La residenza deve essere trasferita nel Comune dell'immobile, senza che sia necessario dimostrare l'effettiva abitabilità o disponibilità immediata dell'abitazione acquistata.
Massime di principio
- Il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall'acquisto comporta, in linea generale, la decadenza dall'agevolazione prima casa e il recupero delle imposte ordinarie.
- La forza maggiore può escludere la decadenza solo se deriva da un evento sopravvenuto, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- Le condizioni dell'immobile già note al momento dell'acquisto, inclusi lavori di ristrutturazione, inagibilità o inabitabilità, normalmente non costituiscono forza maggiore perché il contribuente può trasferire la residenza nel Comune anche in un diverso alloggio.
- Per valutare la decadenza occorre verificare non solo la situazione dell'immobile, ma anche se il contribuente abbia tempestivamente richiesto o effettuato il trasferimento della residenza nel Comune competente.
- Trattandosi di un'agevolazione fiscale eccezionale, i requisiti devono essere rispettati rigorosamente e non sono normalmente suscettibili di interpretazione estensiva.
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