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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1126/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Panella ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.p.). Ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. e dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che l'unitarietà del disegno criminoso era documentata e provata mediante una memoria difensiva e tre sentenze allegate; 2) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., per mancato rispetto, da parte del giudice del rinvio, del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione; 3) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per presunta mancanza di risposta alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva del 14/11/2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla base di motivazioni distinte ha ritenuto: (1) inammissibile il primo motivo perché l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è fatto di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo carenza di motivazione, mentre il ricorrente chiedeva un riesame dei documenti in modo generico; (2) inammissibile il secondo motivo perché il giudice del rinvio non è vincolato a ripetere la stessa motivazione censurata, potendo adottare un diverso percorso argomentativo purché non riproponga il vizio indicato dalla Cassazione; (3) inammissibile il terzo motivo poiché il giudice dell'esecuzione aveva dato risposta alla memoria del 14/11/2019 e il ricorrente non ha specificato quali argomentazioni avrebbero ricevuto omissione di motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato; la Corte rileva che la verifica dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla continuazione; la Corte non entra nel merito poiché la questione è di fatto e soggetta a valutazione del giudice di merito

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sul vincolo del giudice di rinvio rispetto alla sentenza di annullamento; la Corte chiarisce che il vincolo è negativo (divieto di riproporre la stessa motivazione viziata) e non impone l'adozione identica di argomentazioni

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione per mancanza di motivazione; la Corte lo dichiara inammissibile perché il ricorrente non ha specificato le omissioni concrete e il giudice di merito aveva motivato la decisione rispondendo alla memoria

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La verifica dell'unicità del disegno criminoso (per la continuazione) è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo carenza o incongruenza della motivazione
  • In caso di annullamento per vizi motivazionali il giudice di rinvio non è obbligato a ripetere le stesse argomentazioni della Corte di cassazione; gli è vietato però riutilizzare la motivazione già ritenuta viziata (vincolo di contenuto negativo)
  • Le doglianze generiche che chiedono un riesame probatorio o che non indicano con precisione le omissioni di motivazione sono inammissibili in sede di legittimità
  • Quando si impugna per presunta carenza motivazionale occorre indicare esattamente quali argomentazioni il giudice non avrebbe considerato e perché ciò avrebbe inciso sulla decisione
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente generico può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso

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