Sentenza n. 4771/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento della disposizione 8 agosto 2025, n. 386, con la quale il responsabile della Centrale unica di committenza dell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a. ha disposto, tra l'altro, l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Res Publica s.r.l.-Etruria Servizi s.r.l. della gara per l'affidamento in concessione della gestione ordinaria dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Orta di Atella; di tutti i verbali e, comunque, di tutti gli atti e provvedimenti della procedura di gara; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi al suddetto provvedimento di aggiudicazione e di tutti quelli conseguenti, successivi e collegati; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto del servizio eventualmente stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione quinquennale per la gestione ordinaria, l’accertamento e la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Orta di Atella, con domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023, poiché il raggruppamento aggiudicatario avrebbe indicato soltanto quote percentuali di partecipazione, senza specificare funzionalmente le parti del servizio eseguite dalle singole imprese, dichiarando ciascuna di svolgere tutte le attività. Ha inoltre contestato il possesso, da parte della mandataria, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal disciplinare, sostenendo che tali requisiti dovessero essere posseduti da ciascuna impresa in misura corrispondente alla quota di esecuzione e impugnando subordinatamente la clausola del disciplinare che consentiva il soddisfacimento cumulativo dei requisiti da parte del raggruppamento. In ulteriore subordine ha dedotto la violazione dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023 e l’eccesso di potere per omessa verifica dell’anomalia, valorizzando il ribasso del 30%, la differenza rispetto agli altri concorrenti, il costo della manodopera indicato e la struttura organizzativa asseritamente insufficiente. Infine ha censurato la valutazione dell’offerta tecnica relativa al subcriterio 1.5, lamentando l’attribuzione del medesimo coefficiente all’offerta della ricorrente, dettagliata e articolata, e a quella dell’aggiudicataria, molto più sintetica e priva, secondo la ricorrente, di adeguati riferimenti alla customer satisfaction e all’architettura di sicurezza. Sono stati dedotti violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alle censure fondate sull’art. 68 d.lgs. 36/2023, ha ritenuto sufficiente, per i servizi oggetto di gara, l’indicazione anche meramente percentuale delle quote di esecuzione, soprattutto considerando che il codice del 2023 ha eliminato la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e verticali. L’obbligo di specificazione delle parti del servizio rileva in particolare per prestazioni suscettibili di essere divise tra i partecipanti, ma non impone necessariamente una descrizione funzionale distinta quando il servizio non presenta tale articolazione. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità ai servizi del principio di necessaria corrispondenza tra requisiti della singola impresa e quota di esecuzione previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.12, richiamato dalla ricorrente sulla base di precedenti relativi agli appalti di lavori. Poiché il disciplinare prevedeva legittimamente che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali fossero soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, è stata ritenuta infondata anche la censura subordinata contro tale clausola. Quanto alla verifica di anomalia, il TAR ha affermato che la relativa attivazione non discende automaticamente da soglie matematiche e rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante; essa è sindacabile soltanto per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Nel caso concreto non ricorreva neppure l’ipotesi di attivazione obbligatoria prevista dal disciplinare e la controinteressata aveva fornito elementi plausibili sulla disponibilità del personale tramite la mandante, sul numero effettivo dei dipendenti della mandataria e sulla giustificazione organizzativa del ribasso. Quanto alla valutazione tecnica, il giudice ha escluso che la maggiore lunghezza dell’offerta costituisca, di per sé, indice di superiore qualità. La commissione può attribuire il medesimo giudizio a un’offerta sintetica e a una più ampia quando entrambe siano ritenute sostanzialmente idonee; l’apprezzamento della completezza e profondità della trattazione appartiene alla discrezionalità tecnica e non può essere sovvertito mediante un mero confronto quantitativo degli elaborati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 4.500,00 per ciascuna.
Norme richiamate
art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023
sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, che devono assumere lo specifico impegno a realizzarle
Per i servizi suscettibili di esecuzione unitaria o non funzionalmente scomponibili, l’obbligo di specificazione può essere assolto anche mediante l’indicazione percentuale delle quote di esecuzione; non è sempre necessaria una descrizione funzionale distinta delle attività.
art. 68, comma 4, lett. b), d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive
È legittima la clausola della lex specialis che consente il soddisfacimento cumulativo dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali da parte del raggruppamento, se proporzionata e obiettivamente giustificata.
art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023
si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12
Il rinvio all’Allegato II.12 opera nei limiti della compatibilità e non comporta l’automatica applicazione ai servizi delle regole di qualificazione proprie degli appalti di lavori.
art. 30, comma 2, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato
La disposizione, riferita al sistema di qualificazione dei lavori, non è stata ritenuta applicabile ai servizi di riscossione tributaria per fondare un obbligo di corrispondenza tra requisiti della singola impresa e quota di esecuzione.
art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023
La verifica dell’anomalia è oggetto di valutazione sostanziale e contestualizzata della stazione appaltante; la sua mancata attivazione è sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza o di un decisivo errore di fatto.
Massime di principio
- Negli appalti di servizi, l’obbligo imposto ai raggruppamenti temporanei dall’art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023 di indicare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori può essere assolto anche mediante l’indicazione percentuale delle quote, quando l’oggetto della prestazione non sia funzionalmente scomponibile in attività autonome; non è necessaria una descrizione funzionale distinta di ciascuna attività in ogni caso.
- Il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti della singola impresa raggruppata e quota di esecuzione, ricavato dall’art. 30 dell’Allegato II.12, non si applica automaticamente agli appalti di servizi e forniture, trattandosi di disciplina riferita al sistema di qualificazione dei lavori e comunque operante soltanto nei limiti della compatibilità prevista dall’art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023.
- La stazione appaltante può prevedere nella lex specialis che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale siano soddisfatti cumulativamente dal raggruppamento, purché la disciplina sia proporzionata e sorretta da motivazioni obiettive ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b), d.lgs. 36/2023.
- La scelta della stazione appaltante di attivare o non attivare la verifica di anomalia costituisce espressione di ampia discrezionalità e non richiede, di regola, una motivazione specifica; il relativo sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto, salvo che la lex specialis imponga l’attivazione del subprocedimento in specifiche circostanze.
- Nella valutazione dell’offerta tecnica la maggiore estensione quantitativa dell’elaborato non dimostra, di per sé, una qualità superiore. Una trattazione sintetica può ricevere lo stesso giudizio di una più ampia quando la commissione la ritenga sostanzialmente adeguata ai contenuti richiesti; tale apprezzamento rientra nella discrezionalità tecnica e non è superabile mediante un mero confronto del numero di pagine o righe.
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