Cassazione Penale, Ordinanza n. 15807/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le sole censure formulate sulla recidiva erano manifestamente infondate perché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e aveva già esaminato le deduzioni difensive. In conseguenza dell'inammissibilità, sono state applicate le conseguenze di legge ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 14/05/2025. Dalla motivazione emerge che le censure erano rivolte unicamente alla recidiva contestata e ritenuta dalla sentenza impugnata. Il ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dal giudice d'appello sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze manifestamente infondate, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive; pertanto il relativo apprezzamento di merito non era sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dalla norma.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che investono esclusivamente la valutazione di merito sulla recidiva sono inammissibili quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- Il giudizio di merito sulla recidiva non è sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e non presenta vizi logici manifesti.
- L'inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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