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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22152/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro prestato presso un agriturismo tra il 27/05/2014 e il 28/08/2015. La lavoratrice ha dedotto di avere lavorato sin dall'inizio in modo continuativo, con mansioni più ampie e qualificate rispetto a quelle formalizzate, e con orario ben superiore a quello pattuito, chiedendo differenze retributive, t.f.r. e ulteriori emolumenti. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provati l'inizio anticipato del rapporto, la natura a tempo indeterminato del rapporto instaurato ab origine, il superiore inquadramento professionale, il lavoro straordinario e il diritto all'alloggio gratuito in ragione della necessità di risiedere in azienda. Nel ricorso per cassazione la datrice di lavoro ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul contratto a termine, sostenendo che la conversione in rapporto a tempo indeterminato presupporrebbe la prosecuzione del rapporto oltre il termine e non potesse parlarsi di rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) nullità per omessa pronuncia sull'istanza di acquisizione di documenti prodotti in primo grado e non ammessi per tardività della costituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura era non specifica perché evocava in blocco il d.lgs. n. 368/2001 e comunque non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva affatto parlato di trasformazione di un contratto a termine, ma aveva confermato l'accertamento di un unico rapporto a tempo indeterminato instaurato sin dall'inizio. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione plurima e articolata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non aveva indicato specificamente i documenti dei quali chiedeva l'acquisizione né aveva spiegato la loro indispensabilità; inoltre l'omessa pronuncia non sussisteva, essendovi stato un implicito rigetto dell'istanza. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere correttamente incardinati nel vizio denunciato e rispettare il requisito di specificità; la Corte verifica anche la pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi.

  • d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del contratto a termine, ma ritenuto inconferente rispetto a una decisione che aveva accertato un rapporto a tempo indeterminato ab origine.

  • d.lgs. n. 81/2015

    Invocato dalla ricorrente in tema di rapporto a termine; la Corte ha giudicato la censura non pertinente perché la sentenza impugnata non riguardava una trasformazione del termine, bensì l'origine del rapporto.

  • art. 22 d.lgs. n. 81/2015

    La ricorrente ne ha tratto la tesi che la conversione del contratto a termine si produce solo per prosecuzione oltre il termine; la Corte ha escluso la pertinenza dell'argomento rispetto al caso deciso.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché l'istanza di acquisizione documentale risultava implicitamente rigettata; in ogni caso mancavano specificità e indicazione dei documenti e della loro indispensabilità.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che assuma una fattispecie giuridica diversa da quella effettivamente accertata è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • La denuncia di motivazione apparente è inammissibile se non individua puntualmente il vizio e, comunque, non sussiste quando la decisione d'appello esponga una motivazione articolata, plurima e logicamente coerente.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione del capo/processo omesso, nonché, quando si tratta di documenti, l'indicazione analitica dei documenti e della loro indispensabilità ai fini della decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito accerta che il rapporto di lavoro è sorto sin dall'origine come rapporto a tempo indeterminato, non trova applicazione la disciplina della conversione del contratto a termine per prosecuzione oltre il termine finale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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