Cassazione Penale, Sentenza n. 13939/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21/11/2022 che, riformando la condanna di primo grado per il reato di appropriazione indebita (art. 314 c.p., con aggravante art. 61 n.7), ha dichiarato che non si doveva procedere perché il reato era estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili. I motivi di ricorso alla Cassazione sono: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 507 c.p.p., per avere il primo giudice respinto una richiesta difensiva e la Corte d'appello convalidato tale reiezione; 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 512 c.p.p., avverso l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali di Sergio Gianfranco (poi deceduto); 3) vizio di motivazione e mancata prova dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, sostenendo l'insussistenza del fatto e l'innocenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (art. 129 c.p.p.) limita il giudice dell'appello a pronunciarsi sui soli effetti civili, senza poter accertare la responsabilità penale dell'imputato. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la decisione di non rinnovare l'istruzione dibattimentale (art. 507 c.p.p.) e l'applicabilità dell'art. 512 c.p.p. per l'uso delle dichiarazioni del deceduto, avendo documentato l'imprevedibile aggravamento delle condizioni di salute della persona offesa. Quanto alla presunta insussistenza del fatto, la Corte ha ritenuto il motivo rilevante solo ai fini della condanna civile, confermando la valutazione di merito secondo logica e motivazione coerente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma che disciplina l'appropriazione indebita; indicata come fattispecie contestata in primo grado.
art. 61 n.7 cod. pen.
Circostanza aggravante applicata in sede di primo grado e menzionata nel quadro fattuale riformato in appello.
art. 507 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte ha ritenuto che il rifiuto di rinnovare sia stato adeguatamente motivato e, quando non si intende riformare una sentenza assolutoria basata su prove dichiarative, la rinnovazione è discrezionale salvo l'impossibilità di decidere sugli atti.
art. 512 cod. proc. pen.
Norma che consente l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali: ritenuta applicabile per le dichiarazioni del soggetto poi deceduto, considerata l'imprevedibilità del decadimento delle sue condizioni di salute.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la conseguente limitazione della cognizione del giudice d'appello ai soli effetti civili.
Corte costituzionale, sent. n. 182/2021
Richiamata per il principio che il giudice d'appello, una volta accertata l'estinzione del reato per prescrizione, non può riconoscere la responsabilità penale dell'imputato e deve pronunciarsi solo sugli elementi dell'illecito civile.
Sezioni Unite "Cremonini" (citata, sent. n. 46099/2021)
Richiamata per distinguere il caso in cui la rinnovazione dell'istruttoria è obbligatoria (quando si intende riformare un'assoluzione di primo grado basata su prove dichiarative) da quelli in cui la rinnovazione resta discrezionale.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice d'appello è limitato a decidere sui soli effetti civili e non può accertare la responsabilità penale dell'imputato.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 507 c.p.p.) è in linea di principio discrezionale, salvo il caso in cui sia necessario rinnovarla per poter riformare un'assoluzione di primo grado basata su prove dichiarative (giurisprudenza "Cremonini").
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere ammesse ex art. 512 c.p.p. se il dichiarante è poi deceduto e la sua morte o il suo decadimento di salute era imprevedibile; in tali casi la loro utilizzabilità è legittima se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- La declaratoria di prescrizione non impedisce la pronuncia su responsabilità civile: i giudici d'appello possono confermare o riformare le statuizioni civili sulla base degli elementi probatori rilevanti per l'illecito civile.
- In Cassazione, motivi già svolti nei gradi di merito e privi di nuova rilevanza giuridica o fattuale possono essere dichiarati inammissibili; il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende).
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