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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13668/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente a percepire, per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, l'indennità di "agente unico", prevista da accordi sindacali del 1996 e del 1997 per compensare le mansioni di scambio/ritiro e consegna degli effetti postali svolte insieme a quelle di autista. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'indennità fosse ancora dovuta perché le mansioni sostanzialmente erano rimaste le stesse e gli accordi successivi del 2010 e del 2011 non avevano inciso su quel diritto. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'onere della prova e sul processo del lavoro, sostenendo che non fossero state valutate le proprie allegazioni, la documentazione e le richieste istruttorie; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale travisato i fatti in ordine alla doppia mansione (autista e messaggere) e per non aver ammesso la prova testimoniale; (3) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali ex art. 1362 c.c. e dell'art. 2697 c.c. nell'interpretazione degli accordi collettivi del 27 luglio 2010, 6 ottobre 2010 e del verbale dell'11 gennaio 2011, che secondo la ricorrente avrebbero mutato l'assetto organizzativo e ricondotto le attività nell'ordinaria figura dell'operatore trasporti; (4) violazione degli artt. 2099 e 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., contestando l'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione all'indennità in questione, ritenuta dalla società non parte della retribuzione irriducibile ma voce accessoria e incentivante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma mirava a un nuovo esame delle allegazioni e delle prove, precluso in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, osservando che la censura sull'interpretazione degli accordi collettivi e sulla natura dell'indennità di agente unico si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito; ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale indennità remunera mansioni effettivamente svolte, ha causa retributiva, non può essere unilateralmente soppressa o ridotta senza accordo delle parti e, in presenza della persistente prestazione delle medesime mansioni, resta dovuta anche se mutano gli assetti organizzativi. Ha inoltre escluso che la mancata ammissione della prova testimoniale integrasse un vizio decisivo, perché la ricorrente non aveva dimostrato che le prove richieste sarebbero state idonee a sovvertire con certezza l'esito della controversia. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del materiale istruttorio o delle allegazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    le censure formalmente qualificate come violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti e delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente lo invoca per contestare l'accertamento di fatto e la prova della debenza dell'indennità; la Corte esclude che la doglianza possa tradursi in una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna decisività del vizio dedotto.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ribadisce che non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte lo menziona nel contesto della critica al tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme processuali del rito del lavoro, senza che la Corte ne faccia una autonoma applicazione decisiva.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte respinge la censura perché mira alla rivalutazione di fatti e prove.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ritiene che l'interpretazione proposta dalla società sia sostanzialmente di merito e comunque contrastante con la giurisprudenza consolidata.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per affermare che l'indennità ha natura retributiva e resta dovuta in presenza della prestazione lavorativa corrispondente.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato in relazione al principio di irriducibilità della retribuzione, esteso anche alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento della prestazione.

  • art. 36 Cost.

    richiamato insieme agli artt. 2099 e 2103 c.c. per sostenere che la retribuzione, inclusa l'indennità collegata a mansioni effettive, non può essere unilateralmente compressa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, non già una generica contestazione dell'apprezzamento complessivo delle prove o delle allegazioni.
  • È inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o dell'interpretazione delle risultanze istruttorie.
  • Un'indennità prevista dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di determinate mansioni ha natura retributiva se è collegata a prestazioni effettivamente rese; in assenza di un nuovo accordo tra le parti, non può essere soppressa o ridotta unilateralmente dal datore di lavoro.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione si estende alle voci che compensano particolari modalità di esecuzione della prestazione, comprese le attività aggiuntive effettivamente svolte.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale integra vizio rilevante in cassazione solo se la prova sia stata specificamente indicata come decisiva, cioè idonea a ribaltare con certezza l'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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