Cassazione Civile, Ordinanza n. 32337/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a favore di un immobile abitativo e a carico di un complesso immobiliare scolastico. In primo grado la servitù era stata costituita con determinazione dell’indennità; in appello la decisione era stata riformata per ritenuta preclusione da giudicato, ma la precedente cassazione aveva escluso che il giudicato sulla libertà del fondo impedisse la nuova domanda di servitù coattiva. In sede di rinvio la Corte d’appello ha nuovamente costituito la servitù sul percorso indicato dal CTU, reputando il diverso accesso esistente particolarmente impervio e praticamente inaccessibile, e ha confermato l’indennizzo. La società proprietaria del fondo servente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione degli artt. 1051, 1052, 1063, 1064 e 1065 c.c., per avere la Corte costituito la servitù senza precisarne estensione e modalità di esercizio e senza limitarla all’accesso di persone con disabilità, nonché senza assoggettarla ai limiti già esistenti; 2) violazione dell’art. 1029 c.c., assumendo che la servitù non potesse essere costituita prima dell’eliminazione di asserite barriere architettoniche presso l’abitazione dei resistenti; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla possibilità di accessi alternativi o soluzioni diverse; 4) vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di accessi alternativi; 5) violazione dell’art. 1053 c.c. nella quantificazione dell’indennità, per non avere considerato tutti i pregiudizi al fondo servente; 6) ulteriore omesso esame, sempre ex art. 360 n. 5 c.p.c., sulla perdita di valore del fondo servente e sugli interventi edilizi sul comprensorio; 7) violazione dell’art. 100 c.p.c. per difetto di interesse dei resistenti a chiedere una pronuncia che vietasse ostacoli al passaggio, essendo tale divieto immanente alla servitù; 8) violazione degli artt. 841 e 1064 c.c. per asserita lesione del diritto di proprietà, ove la sentenza fosse intesa come divieto di chiudere i cancelli fuori orario scolastico. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, osservando in sintesi che la valutazione del tracciato e delle risultanze del CTU è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione; che l’art. 1052 c.c., alla luce della giurisprudenza costituzionalmente orientata, consente la servitù coattiva anche per esigenze abitative; che i motivi fondati su nuovi profili fattuali o su omesso esame di elementi istruttori sono inammissibili quando mirano in realtà a rivalutare il merito; che la pronuncia sulla non frapposizione di ostacoli è coerente con la disciplina della servitù; e che il proprietario del fondo servente può recintare o chiudere il fondo purché assicuri il libero e comodo esercizio del diritto di passaggio. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società proprietaria del fondo servente, confermando la sentenza di rinvio che aveva costituito la servitù coattiva di passaggio sul percorso individuato dal CTU e aveva liquidato l’indennità in favore dei proprietari del fondo dominante. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore dei resistenti e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360 n. 4 c.p.c.
L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti implicitamente il rigetto della pretesa incompatibile con la soluzione accolta.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
art. 1029 c.c.
La norma è stata considerata inconferente rispetto al thema decidendum; il suo richiamo nel provvedimento impugnato è stato qualificato come mero refuso.
art. 1051 c.c.
La servitù coattiva di passaggio va valutata secondo il principio del minimo mezzo; il giudizio sulla concreta soluzione è rimesso al merito se congruamente motivato.
art. 1052 c.c.
Può essere invocato per costituire una servitù coattiva di passaggio anche per esigenze abitative, non solo agricole o industriali, in una prospettiva centrata sui valori della persona.
art. 1053 c.c.
L’indennità per la servitù deve essere determinata considerando il pregiudizio arrecato al fondo servente, ma la relativa valutazione fattuale non è sindacabile se logicamente motivata.
art. 1063 c.c.
La servitù si esercita secondo la disciplina regolatrice generale, senza necessità che il provvedimento giudiziale detti in dettaglio ogni modalità esecutiva.
art. 1064 c.c.
Il proprietario del fondo servente, anche se recinta o chiude l’area, deve garantire il libero e comodo accesso al fondo dominante, senza aggravamento della servitù.
art. 1065 c.c.
Richiamato quale norma sulla disciplina dell’esercizio della servitù, nell’ambito della regolazione concreta del passaggio.
art. 112 c.p.c.
Non c’è omessa pronuncia quando il giudice, decidendo in senso incompatibile con la richiesta, ne ha implicitamente escluso l’accoglimento.
art. 100 c.p.c.
Il requisito dell’interesse è escluso quando la pronuncia richiesta coincide con un effetto già immanente alla costituzione della servitù.
art. 841 c.c.
Il diritto di chiudere il fondo del proprietario non è incompatibile con la servitù, purché siano assicurati le modalità di accesso e il libero esercizio del passaggio.
art. 1079 c.c.
La previsione dell’azione confessoria conferma che il divieto di ostacolare l’esercizio della servitù è connaturato al diritto reale costituito.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato, con gli effetti sanzionatori previsti dalla norma.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In presenza di ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio va valutata secondo il principio del minimo mezzo: il giudice di merito individua il tracciato che consenta l’utilizzazione del fondo dominante con il minor aggravio possibile per il fondo servente, e tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
- Dopo l’evoluzione giurisprudenziale e costituzionale dell’art. 1052 c.c., la servitù coattiva di passaggio non è confinata alle esigenze agricole o industriali, ma può essere riconosciuta anche per esigenze abitative, in una prospettiva di tutela della persona.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove o degli accertamenti tecnici compiuti dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa della parte, perché in tal caso la domanda o l’eccezione deve ritenersi implicitamente rigettata.
- Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, già discusso tra le parti; non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- Nella disciplina della servitù, il proprietario del fondo servente può adottare misure di chiusura o recinzione, ma deve sempre predisporre modalità idonee a garantire al titolare del fondo dominante il libero e comodo esercizio del passaggio, senza aggravare il diritto reale.
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